La Giustizia per i consacrati

La Giustizia per i consacrati

Ecco un estratto del libro sul « La giustizia amministrativa nella chiesa cattolica » (imprimatur del testo francese ricevuto il 11 ottobre 2017)

Capitolo 6: La giustizia per i consacrati

A rigor di termini, il titolo dovrebbe essere «la giustizia per gli istituti di vita consacrata per la professione dei consigli evangelici, le società di vita apostolica nonché per i loro membri» ma questo titolo è lungo e tuttavia non copre tutta la varietà dei carismi e dei diritti, poichè esistono istituti religiosi e secolari, religiosi attivi e contemplativi, eremiti ecc. Pertanto useremo i termini generici di «religiosi» per i membri degli istituti religiosi, e di «consacrati» intesi in senso ampio, per tutte le persone coperte dal titolo di cui sopra.

Innanzitutto, esprimiamo la nostra profonda gratitudine verso i nostri contemporanei che dedicano la loro vita all’intercessione e all’azione altruista per il mondo e per noi stessi nella vita consacrata all’interno  della Chiesa. Sono numerosi:

Nel 2014, i religiosi professi non preti sono 54 559 nel mondo, mentre le religiose professe sono 682 729, quasi [270 000] (39%) in Europa, 177 000 in America e 170 000 in Asia[1].

Ed ecco la loro suddivisione in Francia:

  • 23 527 religiose di vita apostolica[2], suddivise in 315 istituti, di cui 2 413 religiose straniere in Francia e 1 463 religiose francesi all’estero;
  • 5 741 religiosi suddivisi in 86 istituti e monasteri, di cui 1 081 monaci in 59 monasteri;
  • 3 131 suore suddivise in 228 monasteri[3].

 

  1. Il diritto e la sua applicazione

Il diritto dei consacrati è fortemente segnato dal consiglio evangelico dell’obbedienza.

  • Diritto e obbedienza

Dopo il decreto del Concilio Perfectæ caritatis sul rinnovamento e sull’adattamento della vita religiosa, il magistero dedica loro cinque grandi testi specifici[4], mentre Papa Francesco ricorda questo ai suoi collaboratori:

Coloro che sono disobbedienti devono apprendere la bellezza e la necessità dell’obbedienza, la tranquillità dell’anima che essa dà […] In effetti, come insegnano i santi ed i Dottori della Chiesa, è l’obbedienza che forma veramente il religioso.[5]

Il Codice di diritto canonico dedica ai religiosi la terza parte del libro II, con 158 canoni relativi agli Istituti di vita consacrata (c. 573 à 730) e 19 canoni relativi alle Società di vita apostoliche (c. 731 à 749). Autori come Giovanni Beyer hanno pubblicato molte opere per commentare questi canoni, tuttavia senza affrontare la giustizia del diritto risultante dai 177 canoni corrispondenti.

I diritti e doveri dei religiosi derivano dalla combinazione di cinque diritti diversi specificati nel canone 1427:

  1. i diritti e doveri dei fedeli cattolici;
  2. in base al loro stato, i diritti e doveri dei laici o dei chierici;
  3. i diritti e doveri dei membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, a seconda del loro stato;
  4. il diritto particolare della diocesi da cui dipendono o della Congregazione romana alla quale sono collegati;
  5. i diritti e doveri che figurano nei loro statuti e regolamenti interni ai loro istituti, società o congregazioni.

Rispetto ai semplici fedeli, i religiosi che hanno fatto voto di obbedienza sono sottoposti a ulteriori privazioni di libertà, come d’altronde lo sono i dipendenti di un’azienda. Ecco un esempio:

al suo ritorno dalla Svezia, Papa Francesco risponde ai giornalisti a proposito del rinnovamento carismatico. Ricorda i suoi timori durante la nascita di questo movimento, quando impose delle regole specifiche ai gesuiti che dirigeva: «sono stato uno dei primi oppositori in Argentina – perchè ero Provinciale dei gesuiti a quell’epoca (…) ed ho vietato ai gesuiti di avere legami con loro. Ho detto pubblicamente che quando si faceva una celebrazione liturgica bisognava fare una cosa liturgica e non una “scuola di samba” (escuela do samba). Questo è quello che ho detto. Ed ora penso il contrario»[6].

In generale, i religiosi accettano le restrizioni imposte dal loro superiore in segno di amore, ma a volte, a torto o ragione, non capiscono o non accettano tali restrizioni. Elisabeth Mc Donough[7] fa una sintesi dei loro diritti, come previsti dal Codice di diritto canonico:

Il Codice di diritto canonico esprime direttamente o indirettamente pochissimi diritti per i membri degli istituti religiosi; d’altra parte molti diritti sono loro limitati a causa della loro professione religiosa. Così, i tre soli diritti chiaramente identificati per i religiosi sembrano essere:

  • il diritto di non rivelare la propria coscienza al loro superiore[8];
  • il diritto di vivere la vita religiosa[9];
  • il diritto dei mezzi di sussistenza per svolgere la loro vocazione[10].

Quando sorgono delle tensioni all’interno di una comunità religiosa, i religiosi in questione devono rispettare il voto di obbedienza, sapendo che non sono tenuti ad obbedire ad un ordine se questo è illegale o contrario allo spirito e al carisma dell’istituto, come indica in particolare l’esortazione apostolica Evangelica testificato sul rinnovamento della vita religiosa[11]:

Eppure, non ci sono possibili conflitti tra l’autorità del superiore e la coscienza del religioso, «questo santuario dove l’uomo è solo con Dio e dove la sua voce si fa sentire» (GS16) ? Inutile dire ancora una volta: la coscienza non è il solo arbitro del valore morale delle azioni che suggerisce, deve fare riferimento a criteri oggettivi, e se occorre, riformarsi, correggersi. Ad eccezione di un ordine che sarebbe chiaramente contrario alle leggi di Dio o alle costituzioni dell’istituto, o che implicherebbe un male grave e serio, nel qual caso l’obbligo di obbedire non esiste, le decisioni del superiore riguardano un ambito in cui l’apprezzamento del migliore può variare a seconda dei punti di vista. Infine, dal momento in cui un ordine dato appare oggettivamente meno buono, quindi illegittimo e contrario alla coscienza, ignorerebbe in modo poco realistico l’oscurità e l’ambivalenza di tante realtà umane. Inoltre, la disobbedienza è spesso causa di gravi danni al bene comune. Un religioso non saprebbe accettare facilmente che vi sia contraddizione tra il giudizio della sua coscienza e quello del suo superiore. Questa situazione eccezionale comporterebbe a volte un’autentica sofferenza interna, come in Cristo stesso, «che apprese attraverso la sofferenza ciò che è l’obbedienza» (He 5, 8).

Dopo l’esortazione apostolica evoca la sofferenza salutare tra il punto di vista del religioso e quello della sua gerarchia, che deve mantenere la comunione ecclesiale con sanzioni adeguate, nel rispetto delle norme giuridiche. Normalmente, i diritti e doveri dei consacrati sono rispettati all’interno degli istituti religiosi secolari o di vita apostolica stessi, per il fatto che i superiori esercitano la loro autorità con «fermezza senza rigore e dolcezza senza debolezza», nel rispetto della legge e delle persone umane, in conformità ai canoni 617[12] e 618[13]. Si pone la questione di sapere ciò che accade quando la legge non viene rispettata dal religioso o dal suo superiore.

  • La protezione dei diritti e doveri

Nella sua tesi di dottorato, Scolastica Empela Ankonelle[14]  evoca situazioni in cui la comunità religiosa diventa un luogo soffocante di sofferenza e disperazione:

«La vita comunitaria è visibilmente marcata da comportamenti contrari a ciò che si intende per una comunità unita nel nome del Signore […] dove i funzionari o le autorità tendono a favorire la loro etnia a scapito dell’interesse generale, […] L’indifferenza degli uni e degli altri, la denigrazione, la critica negativa, la pigrizia e la gelosia, la diffamazione e la mancanza di fiducia rendono la fratellanza un giogo difficile da sopportare.

Ritiene che:

la crisi dell’autorità influenza quella del voto di obbedienza per la mancanza di consapevolezza dei diritti e degli obblighi di entrambi.

In nessun momento l’autrice menziona il ricorso ad un terzo o alla giustizia della Chiesa nella storia delle suore di Santa Teresa del Gesù Bambino di Lisala (Congo DRC), o le loro  proposte per rafforzare la loro identità come consacrate, ricordando la legge, per fare giustizia e portare la pace.

Cita Josu Mirena Alday[15], riferendosi a sei diversi modi di vivere l’appartenenza a istituti religiosi contrassegnati da problemi di autorità e di vita fraterna:

  1. rinnovata appartenenza, dalla vocazione;
  2. fedeltà e silenzio, fiducia nei superiori come sono;
  3. critica e tensione, con un forte senso di appartenenza e critica;
  4. afflizione e nostalgia, con un atteggiamento fatalista;
  5. evasione, con graduale abbandono delle pratiche dell’istituto;
  6. inesistente, con un collegamento totalmente lontano.

Anche qui, l’autore non menziona esplicitamente il ricorso alla giustizia della Chiesa per obiettare la situazione e cercare soluzioni in conformità con la legge della Chiesa.

Ci sono, tuttavia, molti casi di religiosi che, a torto o ragione, si sentono tormentati dalla propria comunità religiosa e che ricorrono alla loro gerarchia o  ad un canonista per avere un supporto alla loro situazione.

Ecco innanzitutto un caso interessante in cui si vede un superiore, prima che diventi papa, applicare delle sanzioni per proteggere il bene comune della comunità, rispettando il diritto di difesa dei religiosi in questione.

Quando era superiore provinciale dei gesuiti dell’Argentina, Jorge Mario Bergoglio ha imposto delle sanzioni alla fine degli anni 1970, contro due padri gesuiti Orlando Y. e Francisco J. che sperimentavano una forma giudicata inaccettabile della teologia della liberazione. Li ha formalmente richiamati, ordinando loro di trasferirsi altrove e di sciogliere la comunità che hanno creato. Al loro rifiuto, ha ribadito il suo ordine, ma hanno fatto obiezione di coscienza, allora Bergoglio si è rivolto al superiore generale dei gesuiti a Roma, Pedro Arrupe, il quale ha risposto che entrambi devono obbedire[16].

In questo esempio, si ha quasi l’impressione che è il superiore provinciale che fa un ricorso gerarchico contro l’obiezione di coscienza di religiosi gesuiti.Tuttavia il caso più frequente proviene da ricorsi di religiosi contro decisioni del loro superiore che essi giudicano illegali o almeno, illegittime. In effetti esistono casi in cui un religioso subisce molestie, in teoria punibili dalla legge francese[17], ma che spesso le sopporta a causa del voto di obbedienza. In tali situazioni, i ricorsi sono rari, dal momento che, in generale, il conflitto si conclude con una sottomissione o con un accordo cortese, dimissione del religioso, o trasferimento in un altro luogo, come nei due esempi riportati di seguito da Marco Politi:

Dal 1970, il numero 152 di via Ostiense è la sede della comunità di San Paolo, creata dopo la destituzione dell’ex abate-vescovo, Giovanni F., del vecchio monastero di San Paolo fuori le mura, per aver denunciato la responsabilità della gerarchia ecclesiastica nella speculazione immobiliare a Roma[18].

Nel 1995, la Congregazione per la dottrina della fede impone due anni di silenzio alla sorella Ivone G., ex professoressa di teologia  all’Università di Sao Paolo in Brasile: divieto di insegnare, di pubblicare, di parlare in pubblico e di rilasciare interviste. Attualmente è esiliata in Belgio[19].

Non abbiamo né informazioni sufficienti, né l’esperienza necessaria per evocare giustizia all’interno degli istituti religiosi, comunque questo non è un nostro argomento. Parliamo innanzitutto dell’importanza delle misure di prevenzione:

Il vescovo di Nouakchott (Mauritania) celebra tutti i giorni la messa in una comunità parrocchiale o religiosa diversa, per cui frequenta regolarmente le comunità religiose della sua città episcopale.  Pertanto, le conosce abbastanza per accorgersi di un’eventuale tensione tra i membri. In tal caso, prende tempo per identificare il problema con le persone interessate e risolverlo prima che sorga. Per quanto riguarda le case religiose sparse nella sua diocesi su più di un milione di km², si mantiene informato su ciò che accade, accogliendo i visitatori di ogni tipo che arrivano.

In altri casi, i superiori non sono così vigili e le situazioni peggiorano, in modo che i religiosi fanno appello alle autorità superiori:

In Africa, un monaco contemplativo scopre un commercio illegale tra il superiore del convento e le signore della città, associato a trasgressioni di leggi ecclesiastiche legate all’amministrazione temporale dei beni e alla pedopornografia. In qualità di membro del consiglio superiore, secondo il suffragio della comunità, chiede chiarimenti e rispetto della costituzione, ma le sue richieste sono ignorate. Poi si dissocia esplicitamente da queste pratiche che coinvolgono diversi membri della comunità,  il moderatore supremo che lo invita alla pazienza. Nel marzo del 2016 l’abate generale effettua una visita canonica, ma le lamentele del monaco sono apparentemente ignorate, tanto da essere esiliato in un’altra comunità dell’ordine religioso per motivi di «disturbo alla pace». Dal febbraio 2017 viene istituito un dialogo pacifico tra il monaco e «Canonisti senza frontiere», nel tentativo di oggettivare il diritto e la giustizia nello spirito di insegnamento sull’autorità e l’obbedienza[20], e considerazioni sull’opportunità di fare ricorso, come discusso nel capitolo 12 di questo libro. Questa situazione ricorda una delle canzoni del poeta francese Guy Béart: «Il primo che dice la verità, deve essere giustiziato».

Se le misure preventive non sono state attuate o sono insufficienti e le tensioni non si risolvono all’interno dell’istituto, evochiamo il ruolo della giustizia ecclesiastica quando dei consacrati fanno appello ad altri organi della Chiesa. Questa situazione si verifica in genere quando un consacrato non ha più speranza di risolvere il conflitto con il dialogo, ossia quando dopo anni di vita consacrata, in cui ha dato tutto di se stesso, viene minacciato di espulsione temporanea (esclaustrazione) o definitiva e si comincia a dare esecuzione a questa minaccia.

Il problema generalmente è che i religiosi non conoscono i loro diritti e ancor meno i mezzi per difenderli. Inoltre, i superiori impediscono, a volte, ai religiosi di avere contatti esterni quando si accorgono dell’esistenza di una situazione d’ingiustizia nella loro comunità, come dimostra la mozione di espulsione di un religioso brasiliano, che comporta la seguente clausola che vieta al religioso di continuare ad avere contatti con canonisti, senza autorizzazione[21]:

Le chiedo di sollecitare le normali autorizzazioni (uscite, spostamenti, contatti esterni…) al Padre…

In caso di difficoltà non risolvibili con il dialogo, un primo livello di mediazione dovrebbe permettere di risolvere le tensioni interne. A tale scopo, diverse organizzazioni agiscono a favore degli istituti religiosi e / o dei loro membri.

I primi agiscono a favore dei religiosi, ma l’assenza di procedimenti contraddittori può tuttavia creare un rischio di pregiudizi a favore di false vittime:

  • l’Avref, un’associazione per aiutare le vittime delle derive di movimenti religiosi in Europa e le loro famiglie[22], svolge un ruolo importante di dialogo e di discernimento, consentendo alle vittime di fare un passo indietro rispetto a quello che stanno vivendo[23].
  • L’ICSA, International Cultic Studies Association[24], che è il partner internazionale di AVREF.
  • Il Servizio diocesano « Pastorale”, credenze nuove e derive secolari[25] è stato creato in connessione con la cellula per le derive settarie in comunità cattoliche della Conferenza dei vescovi francesi[26].

I due seguenti agiscono a favore degli istituti, cercando di proteggerli legalmente, senza necessariamente mettere in discussione alcune delle loro azioni:

  • la Corref, una conferenza di religiosi e religiose francesi[27], raggruppa i superiori principali e prevede esplicitamente di fornire « aiuto e sostegno agli istituti » se non possono essere portati ai religiosi e religiose.
  • A livello internazionale, il Consiglio internazionale dei Canonisti[28], fondato il 9 maggio 2016 dall’Unione Internazionale delle Superiori Generali (IUGS) per fornire consulenza legale ai suoi membri. Purtroppo, questo organismo non ha attualmente l’intenzione di assistere legalmente i consacrati, ma solo le superiori generali. Così, nonostante la sua bassa competenza, l’associazione « Canonisti senza frontiere » rimane necessaria per informare i consacrati che fanno appello ad essa sulla legge applicabile a loro e sui mezzi per farla rispettare.

Esiste inoltre un organismo che agisce in modo diverso, rispettando il diritto di difesa delle due parti, ossia il «Servizio Accoglienza Mediazione per la Vita religiosa e Comunitaria» (SAM), creato sotto l’autorità del Comitato di coordinazione della Commissione Episcopale della vita consacrata e delle Conferenze dei Superiori Maggiori all’interno della Conferenza dei vescovi di Francia. Il suo scopo è il seguente:

Accogliere e ascoltare persone (genitori, membri di comunità vecchie o nuove, ex membri) che ritengono di aver subito un danno a causa delle azioni di una comunità cattolica e/o che denunciano malfunzionamenti (abusi di potere, cattiva gestione dei beni, manipolazioni…)[29]

La sua origine ed il suo funzionamento sono specificati in una nota del 2006[30]. Per quanto riguarda i risultati, Christelle Javary[31] precisa:

Il SAM supporta uno scarso volume di mediazioni, ma svolge un ruolo essenziale per ascoltare e tranquillizzare le persone che hanno contatto con [esso]. Il risultato più importante è, senza dubbio, quello di aver tratto profitto dalla sua esperienza per ispirare delle raccomandazioni volte a prevenire futuri conflitti. E’anche probabile che la discrezione (che si può giudicare eccessiva) del SAM limita il numero di ricorsi di cui è destinatario. […] Il SAM è un’innovazione della Chiesa di Francia, che apparentemente non ha equivalenti altrove. Il SAM ha condiviso i frutti della sua esperienza in modo molto interessante ed utile, pubblicando due note su elementi di attenzione da seguire: una nell’aprile 2005 sui « Rapporti psicologici e spirituali nelle comunità. Errori da evitare»; l’altra, nel settembre 2008, sui « Punti di vigilanza relativi alla vita religiosa o comunitaria ». […] La Chiesa non è priva di mezzi per assicurare la protezione dei fedeli che si impegnano nella vita religiosa.

Avendo ricevuto richieste di religiosi, i Canonisti senza frontiere a volte hanno consigliato loro di rivolgersi al SAM, ma, per ora, i tentativi non hanno avuto successo:

L’11 maggio 2016, una religiosa del Niger viene a sapere che non è autorizzata ad avere i voti definitivi dopo cinque anni di voti temporanei. Siccome insiste, la superiora del convento la butta fuori con i suoi bagagli ma, non sapendo dove andare, resta seduta davanti al convento fino a che, due giorni dopo, i fedeli si commuovono, ed informano il vescovo che la ospita nei locali della cattedrale. A prima vista, la decisione di non ammissione ha tre irregolarità poiché proviene dalla Vice provinciale e non dalla Superiora generale, non è stata preceduta da nessuna ammonizione di cui al canone 697, e non contiene elementi precisi di pena che permetterebbero alla religiosa di esercitare il proprio diritto di difesa. La sorella poi fa ricorso gerarchico presso la superiora generale che la chiama diverse volte al telefono annunciandole una risposta scritta, ma non arriva niente. Ella si affida al servizio di accoglienza e di mediazione della Conferenza dei vescovi di Francia, che risponde l’8 dicembre 2016 senza averla nemmeno interrogata: «La superiora generale è responsabile delle fasi della vita religiosa, [la sorella] deve accettare questa decisione. Il termine per il ricorso è di 10 giorni, scaduto da molto tempo. Il SAM non può aiutarla». Interrogato su questo rifiuto, il SAM risponde, informalmente a Canonisti senza frontiere, che per una mediazione bisogna essere in due, il che lascia intendere che la congregazione della sorella è stata contattata dal SAM, e che ha rifiutato il principio di una mediazione. Il 21 dicembre 2016, la sua Congregazione le manda una lettera di espulsione, datata 8 novembre 2016, chiedendole di lasciare l’abito religioso.

A volte, invece, l’intervento è vantaggioso:

Essendo stato scartato dalla sua congregazione, i cui responsabili si comportavano in modo totalitario ed essendo  senza mezzi di sussistenza, lo stato di salute di un religioso si era profondamente degradato quando si rivolse a « Canonisti senza frontiere« . Gli fu consigliato di mantenere la sua fiducia in Dio, evitando i due ordini di vergogna e odio e di difendere i suoi diritti contattando il SAM. Quest’ultimo poi fece una mediazione, che gli permise di ottenere gradualmente un indulto di esclaustrazione in condizioni soddisfacenti.

Segnaliamo anche l’esistenza del Consiglio Internazionale dei canonisti[32], fondato il 9 maggio 2016 dall’Unione internazionale delle superiore generali (UISG) per offrire una consulenza giuridica ai suoi membri. Purtroppo questo organismo non pensa di aiutare dal punto di vista giuridico i consacrati, ma solo le superiore generali. Così, nonostante la loro debole competenza Canonisti senza frontiere[33] sono necessari per informare i consacrati che fanno appello a loro sulla legge applicabile e sui mezzi per farla rispettare.

Il secondo livello di ricorso giurisdizionale è quello dei ricorsi gerarchici amministrativi classici, in virtù del canone 1732 e sq. Dalla sua indagine nelle diocesi americane, James Provost rileva che il numero di ricorsi gerarchici da parte dei consacrati è poco elevato, poiché conta solo due ricorsi gerarchici su 141 diocesi in 16 anni. Ecco due ipotesi per cercare di spiegare questo risultato sorprendentemente basso:

  • sia che la protezione dei diritti all’interno delle comunità religiose è sufficientemente efficace perchè i consacrati non abbiano bisogno di rivolgersi all’esterno;
  • sia che la difficoltà per i consacrati di fare un ricorso gerarchico è tale che essi preferiscono lasciare la loro comunità volontariamente[34] o che sono esclusi da questa, prima di fare appello alla giustizia ecclesiastica.

Ecco un primo esempio di ricorso inefficace:

Dopo aver ricevuto la lettera di espulsione, una sorella invia immediatamente un ricorso gerarchico alla Congregazione romana, responsabile dei religiosi e riceve per e-mail una risposta negativa che specifica che il rifiuto di rinnovo dei voti non è assimilabile ad una procedura di espulsione e le chiede di obbedire. La sorella chiede, allora, che il suo ricorso venga esaminato di nuovo, allegando il passaggio degli statuti che non sono stati rispettati, e in caso di rifiuto, si prepara a lasciare l’abito ed a ricominciare una nuova vita, chiedendo al Signore la forza di perdonare.

Ed ecco un esempio di ricorso efficace:

Avendo ricevuto due ammonizioni di espulsione dal suo superiore generale, un religioso ha contattato la « Cellula per le derive settarie nelle comunità cattoliche[35] » della Conferenza Episcopale di Francia, che ha rilevato dieci irregolarità giuridiche nel comportamento del superiore generale. Su consiglio della cellula, il religioso depositò un ricorso gerarchico che chiedeva l’annullamento del capitolo generale della sua congregazione, che si era svolto illegalmente, poiché egli stesso non era stato convocato. Informato di questo ricorso gerarchico che lo infastidiva il Superiore Generale è intervenuto presso il dicastero competente della Curia romana, vale a dire l’Ecclesisa rei, e questa Commissione ha infine risposto al religioso che gli aveva scritto diverse lettere rimaste senza risposta. Una soluzione di compromesso è stata trovata e messa in atto.

Il terzo livello è quello dei ricorsi di contenzioso amministrativo, il cui numero è relativamente importante. In effetti, la consultazione del nostro database dimostra che:

  • i religiosi danno origine a 162 ricorsi, rappresentanti il 22% di 742 ricorsi il cui richiedente è informato [36];
  • I decreti della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica sono oggetto di 270 ricorsi, rappresentanti il 31% di 857 ricorsi il cui dicastero è informato.

In realtà, i ricorsi coprono due grandi ambiti che formeranno il nostro capitolo. Il primo riguarda la giustizia per i consacrati e altre persone fisiche, mentre il secondo riguarda la giustizia per le persone giuridiche che sono gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.

Il seguito di questo capitolo cercherà di chiarire la situazione a partire dalla giurisprudenza di contenzioso amministrativo relativa ai consacrati. Ci baseremo in particolare sull’analisi effettuata nel 1986 da Francesco d’Ostilio[37] su 90 ricorsi di contenzioso amministrativo presentati dai religiosi o dai loro istituti.

 

  1. La giustizia per i consacrati

 

Il rapporto di attività della Santa Sede per l’anno 1978 specificava che, tra i tre tipi di atti amministrativi che sono più spessso oggetto di un ricorso amministrativo presso il Supremo Tribunale, due riguardavano i religiosi, ossia i casi di esclaustrazione ed i casi di dimissione[38].

Più precisamente, F. d’Ostilio[39] classifica i ricorsi secondo le seguenti principali rubriche:

  1. i conflitti con i superiori ed i capitoli (c. 596, 617);
  2. l’ammissione (c. 597, 641-658, 720-723, 735), la formazione (c. 659-661, c. 724, c. 735), l’esclusione geografica (c. 679), l’esclaustrazione temporanea (c. 686, 745) e l’uscita definitiva di un membro (c. 686-704; c. 729; c. 742-743);
  3. l’elezione e la revoca dei superiori (c. 623 & sq.) o degli uffici (c. 682);
  4. la visita pastorale o apostolica (c. 628).

Dalle opere di Ostilio, Javier Canosa¹ cerca le «grandi sentenze» favorevoli ai religiosi, che caratterizzano i primi 40 anni di giurisprudenza amministrativa. Evoca:

  1. Il riconoscimento del diritto di difesa, riconosciuto dalla seconda sezione dal 1973, sulla base del diritto naturale e non di un particolare canone (Prot. 2973/72 CA).
  2. Il richiamo dei principi (carità) e della funzione del diritto (curare e non punire), tenendo conto della situazione delle persone, nella fattispecie una sorella che aveva vissuto e lavorato per molti anni nella sua congregazione Prot 10460/78 CA) ²
  3. La possibilità offerta dal Segretariato di Stato al Tribunale di giudicare un caso sul merito, che ha posto le basi per il risarcimento dei danni nel caso di un professore ingiustamente eliminato (Prot. 10977/76 CA)¹.
  4. Il rifiuto di accettare un ordine di espulsione sulla base della certezza morale e non di fatti obiettivi che supportano tale certezza (Prot 17156/85 CA)

Senza affrontarli tutti, cominciamo con le uscite dagli istituti, prima di trattare gli altri atti amministrativi.

 

  • L’uscita dagli istituti

 

La relazione di attività della Congregazione per i religiosi[40] riporta per il 2015:

  • 369 richieste di esclaustrazioni concesse;
  • 8 esclaustrazioni imposte;
  • 2 073 indulti di uscita concessi;
  • 213 decreti di dimissione confermati.

Ecco un tentativo di spiegazione:

Una delle realtà che non tarda a colpire ogni nuovo arrivato tra i dipendenti del Dicastero [La Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica] è la continua crescita di uscita dagli istituti di vita consacrata e particolarmente dagli istituti religiosi. I nostri servizi trattano fino a 3 000 richieste all’anno di uscita dagli istituti! […] Secondo le statistiche, le ragioni addotte a sostegno delle richieste di uscita sono legate principalmente alla crisi di fede, poi alle difficoltà nella vita fraterna ed infine, in minore misura, alla  mancanza di affetto […] Tuttavia, nonostante le uscite numerose, bisogna ricordare che un albero che cade fa più rumore di una foresta che cresce. Se c’è infedeltà, ricordiamoci che c’è soprattutto molta santità nella vita religiosa.[41]

Nel diritto, l’uscita dalla loro comunità da parte dei membri consacrati (in senso largo) è disciplinata dai canoni 686 e 687 per gli istituti religiosi, dal 726 al 727 per gli istituti secolari e dal 742 al 745 per le società di vita apostolica, nonchè per gli statuti della loro comunità. Le situazioni sono diverse, come indica Yuji Sugawara[42] in occasione di una serata di studio sulla vita consacrata[43]:

  • uscita di un novizio (cfr. 653 §1);
  • esclaustrazioni imposte dalla Santa Sede (c.668 §3);
  • uscita imposta di un professo temporaneo (689)
  • uscite volontarie dagli istituti (cfr. 691-3);
  • dimissioni «ipso facto» dei membri (c. 694-700 °
  • dimissioni obbligatorie (695)
  • dimissioni facoltative ordinarie, che in effetti sono espulsioni a discrezione dei superiore (v. 696-700);
  • espulsione immediata in seguito ad un errore molto grave (c. 703);

Senza entrare in tutti i casi possibili, esaminiamo quelli più frequenti.

 

2.1.1. L’uscita volontaria da un istituto

 

Le ragioni di uscita dagli istituti sono molteplici[44]. Alcuni religiosi lasciano il loro istituto in seguito al non rinnovamento dei loro voti provvisori, sia volontariamente[45], che per decisione dei superiori. Altri cercano di fare un passo indietro e chiedono di assentarsi dal loro istituto, il che richiede un’autorizzazione di assenza per una durata massima di un anno in virtù del canone 665[46]; un indulto di esclaustrazione per una durata massima di tre anni in virtù del canone 686§1; delle autorizzazioni di passaggio in un altro istituto in virtù dei c. 684 e sq., cioè un indulto di uscita in virtù del canone 691[47].

Le autorizzazioni e gli indulti corrispondenti sono considerati come delle grazie, che possono essere rifiutate. All’occorrenza, colui che viene respinto può fare un ricorso che è accettato[48], rifiutato, non ammesso alla discussione o risolto con transazione, a seconda dei casi.

2.1.2. Le esclaustrazioni imposte

 

A volte, il religioso non vuole assentarsi o uscire dall’istituto ma sono i suoi superiori che vogliono allontanarlo. Una delle soluzioni che si presenta ai superiori consiste nell’imporre al religioso una esclaustrazione in virtù del canone 686 §3, per una grave causa come, ad esempio, l’incapacità di vivere insieme, l’assenza prolungata dall’istituto religioso, la violazione dei voti di obbedienza e di povertà.

  1. 686 § 3. Su richiesta del Moderatore supremo, con il consenso del consiglio, l’esclaustrazione può essere imposta dalla Santa Sede ad un membro che appartiene ad un istituto di diritto pontificio o dal Vescovo diocesano ad un membro di un istituto di diritto diocesano, per cause gravi, rispettando l’equità e la carità.

Il religioso in questione è esentato dagli obblighi incompatibili con la sua nuova condizione, ma continua a dipendere dai suoi superiori. Alcuni presentano dei ricorsi che sono accettati[49], respinti[50], non ammessi alla discussione [51], abbandonati o regolati per transazione[52], a seconda dei casi. Ecco un esempio di giurisprudenza:

Nel caso Prot 18061/86 CA[53], la giurisprudenza ricorda che l’esclaustrazione imposta per tre anni in virtù del canone 686 non richiede una colpa grave ma un grave motivo.

 

Raccomandiamo le opere di Madeleine Ruessmann[54] e di Delfina Moral Carvajal[55]  al lettore che vuole approfondire la questione, precisando, tuttavia, che l’esclaustrazione definitiva imposta in caso di colpa grave è riservata alla Santa Sede per gli istituti di diritto pontificio ed al Vescovo diocesano per gli istituti di diritto diocesani, «sempre nel rispetto dell’equità e della carità».

2.1.3. Le espulsioni

 

A volte, i superiori vogliono la partenza di un membro dal loro istituto, e lo allontanano in virtù dei canoni dal 696 al 701[56], per un motivo «grave, esterno, imputabile e giuridicamente provato». Javier Hervada commenta così l’evoluzione della legge applicabile:

Ormai, ogni espulsione lecita – vale a dire provocata da una causa sufficiente ed effettuata secondo una procedura stabilita – comporta ipso facto la cessazione dei voti e degli altri diritti e doveri. Le procedure variano a seconda dell’espulsione, e non in funzione della situazone giuridica del religioso. Esse sono:

  1. l’espulsione automatica quando sono soddisfatte le condizioni di cui al canone 694;
  2. l’espulsione obbligatoria quando sono stati commessi alcuni reati, secondo la procedura prevista al canone 695;
  3. l’espulsione per altre cause che non costituiscono necessariamente un reato, stabilite nel c. 696;
  4. l’espulsione quando c’è un «caso urgente», cioè quando si verifica un grave scandalo esterno o un danno molto grave imminente per la comunità, secondo il canone 703. 4).

Per quanto riguarda le possibili cause di espulsione, la lista (soltanto indicativa, non esaustiva) che dà il canone 69§1, è una novità importante. Il legislatore non ha voluto che questa materia delicata sia determinata in modo esclusivo dalla legge propria, ma ha posto dei limiti concreti affinchè, restando salvi i diritti del religioso, il bene comune dell’istituto, e in definitiva, quello della Chiesa siano anche protetti[57].

Spesso, il motivo invocato dal superiore è il rifiuto di obbedienza, previsto al canone 601:

Can. 601 — Il consiglio evangelico dell’obbedienza, accolto con spirito di fede e di amore per seguire Cristo obbediente fino alla morte, obbliga a sottomettere la volontà ai Superiori legittimi, quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo le proprie costituzioni.

Vediamo che il rifiuto di obbedienza non è sempre motivo di espulsione, poichè:

Un religioso è tenuto ad obbedire al suo superiore ma questi non ha il potere assoluto di ordinare qualsiasi cosa a chiunque[58].

Così, un religioso non è tenuto ad obbedire ad un ordine illegale o contrario allo spirito e al carisma dell’istituto. Il canone 618 specifica gli obblighi che spettano al superiore:

Can. 618 — I Superiori esercitino in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa. Docili perciò alla volontà di Dio nell’adempimento del proprio incarico, reggano i sudditi quali figli di Dio e, suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana, li ascoltino volentieri e promuovano altresì la loro concorde collaborazione per il bene dell’istituto e della Chiesa, ferma restando l’autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che va fatto.

I tre testi precedenti hanno lo scopo di prevenire ed evitare gli abusi che potrebbero derivare da una tutela insufficiente del principio di autorità o dei diritti dei fedeli[59]. La loro interpretazione è oggetto di commenti dei canonisti, tra i quali quelli di Christian Begus, basati su due casi di giurisprudenza[60], da cui trarremo la conclusione seguente:

  • la mancanza di carattere assoluto dell’obbedienza comporta la possibilità per il religioso di procedere ad una valutazione della legittimità dell’ordine ricevuto, formalmente o sostanzialmente;
  • nel caso di disobbedienza di religiosi, oltre al criterio d’imputazione che fa riferimento ad un elemento di colpa, sembra possibile identificarne un altro, considerando l’importanza data al nesso di causalità tra la condotta del religioso, i fatti e la disobbedienza, in assenza di valutazione della propria negligenza;
  • la tutela dei diritti di difesa ha un valore assoluto, ed è oggetto di una particolare attenzione nella dimissione facoltativa, tenendo conto dei suoi molteplici aspetti, anche non espliciti, che coprono tutto il percorso della procedura: ammonizione iniziale, momento probatorio, e possibilità di presentare una difesa adeguata. Al contrario, questa procedura non include necessariamente la presenza di un difensore canonicamente competente. Il religioso può nominarne uno ma non può aspirare alla nomina di un difensore d’ufficio[61].

In realtà, la situazione è a volte meno chiara, come abbiamo visto con la religiosa del Niger ed il religioso brasialiano (Cf. infra).

Eccetto i casi di dimissione ipso iure per matrimonio[62] o abbandono notorio della fede cattolica di diritto o di fatto (es. passaggio al protestantesimo o all’ortodossia), il decreto di espulsione diventa esecutorio entro 10 giorni, per lasciare eventualmente tempo al religioso di fare un ricorso, che è poi sospensivo. In effetti, una sentenza del 24 febbraio 1973[63] ha fatto giurisprudenza in materia ed ha ispirato il canone 700, che afferma che il ricorso ha effetto sospensivo.

Dal momento che è necessario l’intervento della Curia per la dimissione forzata, si pone la questione di sapere se un religioso revocato deve fare un ricorso gerarchico prima o dopo la decisione della Curia. In seguito alla promulgazione del Codice, la Commissione per l’interpretazione dei testi legislativi[64] ha risposto a questa domanda precisando, il 21 marzo 1986, che la dimissione dei religiosi, dei membri delle società di vita apostolica e degli istituti secolari deve essere notificata alla persona interessata soltanto dopo essere stata confermata dalla Santa Sede. Questa può poi depositare un ricorso gerarchico presso la Congregazione romana, ma non immediatamente al Supremo Tribunale[65].

In pratica, dei religiosi espulsi depositano ogni anno ricorsi gerarchici e di contenzioso amministrativo. A seconda dei casi, questi ricorsi sono considerati irricevibili[66], non ammessi alla discussione[67], abbandonati in corso di procedura[68], rifiutati[69] o accettati[70], il che dimostra che la giustizia svolge il suo ruolo. A titolo illustrativo, ecco un primo esempio di ricorso accettato:

Nel caso Prot 31290[71], il Tribunale ha constatato che l’obbligo di dare all’imputato il diritto di difesa richiede che gli siano comunicate le dichiarazioni dei testimoni e che, nella fattispecie, questo diritto non è stato rispettato, e quindi la sua espulsione è stata considerata illegale sia nella procedura che nella sostanza.

 

Ecco un esempio di ricorso respinto

Nel caso Prot 37163[72], un religioso che viveva fuori dalla sua provincia riteneva di essere stato leso poichè il decreto di espulsione preso contro di lui in conformità al canone 697 non gli lasciava la scelta tra il pentimento o l’espulsione, ma proponeva soltanto la soluzione dell’espulsione. La Segnatura Apostolica ha ritenuto che il pentimento gli era stato proposto, ed ha respinto il ricorso.

 

Ed ecco un secondo esempio di rigetto:

Nel caso Prot 18061[73], la sorella Monica si è lamentata poichè non le sono state comunicate le motivazioni della esclaustrazione forzata e di conseguenza non ha potuto far valere correttamente il diritto di difesa. Il Tribunale ha giudicato diversamente considerando che, anche se le motivazioni dell’esclaustrazione non le sono state comunicate per iscritto, sapeva sufficientemente di cosa si trattava. Certamente, il canone 51 specifica che «il decreto sarà dato per iscritto, con l’esposizione delle motivazioni se si tratta di una decisione» ma il Tribunale ha ritenuto che una vaga spiegazione era sufficiente nella misura in cui i documenti precedentemente trasmessi contenevano dei chiarimenti e potevano essere considerati come dei decreti ai sensi del canone 49.

 

Le espulsioni hanno conseguenze sulle persone che lasciano gli istituti e la loro situazione, a volte, è oggetto di contenzioso nel diritto secolare.

 

 

 

2.1.4. Le conseguenze delle espulsioni

 

Una delle controversie che a volte accompagna l’espulsione di un religioso riguarda i diritti sociali che ha acquisito mentre era al servizio della sua congregazione[74].

In Francia, la legge del 9 dicembre 1905, sulla separazione tra Chiesa e Stato, ha rimandato i voti religiosi nella sfera delle attività private, sotto il controllo dei tribunali[75]. Questi ultimi prendono in considerazione il voto di obbedienza di alcuni religiosi, distinguendo la loro attività spirituale e i loro rapporti di lavoro. Ne deriva una giurisprudenza secolare incerta, quindi complessa, riportata da Patrick Boinot[76] a partire da giudizi sfumati della Corte di Cassazione, di cui ecco alcuni esempi:

A proposito di una religiosa che aveva lavorato come infermiera presso le Piccole Suore dell’Assunzione, l’assemblea plenaria della Corte di Cassazione, l’8 gennaio 1993 ha stabilito che la Signora … aveva esercitato la sua attività solo per conto e beneficio della sua congregazione, il che escludeva l’esistenza di un contratto di lavoro.

 

Invece,

a proposito di due sposi membri di una nuova comunità che non ha lo statuto di congregazione religiosa, la camera sociale della Corte di Cassazione ha giudicato il 29 ottobre 2008 che «indipendentemente dalla natura spirituale del loro impegno», queste due persone hanno «lavorato per conto dell’associazione in un rapporto di subordinazione che caratterizza un contratto di lavoro».

 

Infine,

a proposito della Signora…, impegnata con voti religiosi nella comunità della Croce Gloriosa, poi avendo lasciato questa comunità, la camera sociale della corte di Cassazione ha giudicato il 29 ottobre 2008 che «l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente non dipende né dalla volontà espressa dalle parti, né dal nome che hanno dato al loro accordo, ma dalle condizioni di fatto nelle quali è stata esercitata l’attività lavorativa; l’impegno religioso di una persona è suscettibile di escludere l’esistenza di un contratto di lavoro solo per attività che essa compie per conto e beneficio di una congregazione o di una associazione culturale legalmente costituita. ». In questo caso essa ha riconosciuto l’esistenza di un contratto di lavoro con le conseguenze che ne derivano.

 

Per quanto riguarda il trattamento pensionistico, Patrick Boinot ci dice che l’1 luglio 2006, la cassa di protezione sociale (CAVIMAC) tiene conto degli anni di postulato e di noviziato per il calcolo della pensione, in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che è stata poi tradotta nella legge francese n° 2011 – 1026 di finanziamento della previdenza sociale per il 2012 e l’articolo della L. 382-29-1 del codice della previdenza sociale.

 

  • Gli altri ricorsi per i consacrati

 

  1. D’Ostillo segnala l’esistenza di ricorsi di contenzioso amministrativo per i consacrati su vari argomenti come:
  • il rifiuto di ammissione alla professione temporanea o definitiva;
  • la revoca di un incarico d’insegnamento in applicazione del c. 192-5[77];
  • la revoca della facoltà di ascoltare confessioni[78];
  • il trasferimento in un’altra casa;
  • la privazione di voti attiva e passiva;
  • l’espulsione dalla diocesi con decreto del vescovo;
  • il rifiuto della facoltà di dedicarsi agli studi.

Consigliamo al lettore articoli specializzati per approfondire la questione.

 

 

  1. La giustizia per le istituzioni di consacrati

 

L’annuario pontificio dell’anno 2001 riporta 1992 istituti di vita consacrata e società di vita apostolica suddivisi come segue:

Istituti maschili Istituti femminili Totale
Istituti religiosi 193 1641 1834
Istituti secolari 16 95 111
Società di vita apostolica 35 12 47
Totale 244 1748 1992

Tra questi, gli istituti religiosi sono ampiamente maggioritari, quindi tratteremo principalmente la loro situazione, non senza qualche divagazione per gli istituti secolari e le società di vita apostolica.

Il rapporto di attività della Congregazione per il 2015 riporta 136 autorizzazioni di erezione di case religiose[79]. Oltre ai ricorsi da parte dei religiosi e dei consacrati, esistono anche ricorsi da parte degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica o del loro superiore. Riguardano i tre tipi di difficoltà di seguito:

  • le soppressioni di case religiose;
  • le rivendicazioni di diritti di proprietà;
  • gli nterventi nella gestione degli istituti.

 

  • La creazione e la soppressione

 

Il diritto relativo alle case religiose è definito dai seguenti canoni:

  • L’approvazione (c. 576, 579, 587, 595, 605); il raggruppamento
    (c. 580); la divisione (c. 581); la fusione (c 582); la modifica (c. 583, 595); la soppressione (c. 584, 585); l’esenzione (c. 591), l’erezione di case (c. 609 e sq. ; 733);
  • La gestione dei beni materiali degli istituti (c. 634-640; c. 718, 741) e dei loro membri (c. 668-670).

Questo diritto si arricchisce regolarmente, come dimostra per esempio l’interpretazione del Consiglio Pontificio per i testi legislativi, che ha stabilito il 14 luglio 2016 che i superiori maggiori degli istituti clericali di diritto pontificio non sono competenti ad erigere fondazioni religiose ai sensi del canone 312 §2[80].

L’annuario pontificio indica la data di fondazione degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica così come la data del loro riconoscimento canonico, che permette di misurare la durata media di riconoscimento. Effettuando questo lavoro sull’annuario dell’anno 2011, compare una ripartizione quasi uniforme con le scadenze di riconoscimento comprese tra alcuni mesi e più di 50 anni, che mette in evidenza il fatto che non si tratta di un diritto ma di una grazia:

 

Da questo, non abbiamo trovato ricorsi contro non riconoscimenti di istituti religiosi o secolari.

Va diversamente per le decisioni di soppressione di monasteri[81], di divisione (Prot 39257/06 CA) o di unione (Prot 40608/07 CA) di istituti religiosi. Ecco, tra l’altro, un esempio di ricorso:

Dopo accordo preliminare della Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari, un vescovo diocesano sopprime una casa religiosa, per decreto del 29 luglio 1970, a causa dell’età avanzata delle religiose. Dopo delibera nel loro capitolo, le religiose depositano un ricorso gerarchico, poi un ricorso di contenzioso amministrativo presso la Seconda sezione ed il Papa stesso dà mandato ad una commissione pontificia di esaminare la causa a fondo e non soltanto dal punto di vista legale. Il 24 febbraio 1973, il Collegio del Tribunale annulla la decisione ed impone la restituzione del monastero ritenendo sulla base dei c. 493 e 498 del CIC/17 che il vescovo non era abilitato a prendere tale decisione, di competenza di Roma. (Prot 896/70 CA)

 

  • I diritti di proprietà

 

La questione dei diritti di proprietà, a volte, è così delicata riguardo ai raggruppamenti o alle soppressioni di istituti al punto che provoca ricorsi che si risolvono a volte con transazioni dopo che la CIVCSVA o il Supremo Tribunale ricorda il diritto (es.: Prot 384/68 CA).

I diritti di proprietà sono anche occasione di controversie tra il vescovo diocesano o una parrocchia ed un istituto religioso, così come si legge più volte nel rapporto di attività dell’anno 1987[82]. Ecco un esempio del 1972:

Un edificio conventuale che apparteneva ad un istituto religioso era diventato proprietà di una parrocchia in seguito al Concordato del 1818 con il Regno di Napoli. 150 anni più tardi, l’istituto ha rivendicato i suoi diritti ed ha ottenuto successo presso la Congregazione del Concilio (attualmente per il clero), ma la parrocchia ha fatto un ricorso di contenzioso amministrativo presso il Supremo Tribunale. Il 12 dicembre 1972, il Collegio dei Padri ha annullato la decisione del Dicastero, che aveva un vizio di forma[83].

 

Ci sono altri casi in cui i conflitti di proprietà terminano con una transazione tra le parti durante l’istruttoria di un ricorso di contenzioso amministrativo (es. Prot. 384/68 CA)

Ecco infine una controversia tra un istituto religioso ed un fedele cattolico, che si è risolto grazie alla giustizia ecclesiastica:

Nel 1950, un individuo aveva prestato una somma di denaro ad una congregazione religiosa francese. La superiora ha rimborsato le prime annualità ma il suo successore non ha continuato. I’individuo si è rivolto al Tribunale diocesano, il quale gli ha dato ragione. La provincia religiosa ha depositato un ricorso alla Rota che ha confermato la decisione dell’Ufficialità, e le ha dato mandato per calcolare gli interessi delle somme prestate. Contestando questa decisione, la superiora infine si è rivolta alla Segnatura Apostolica che non ha ammesso il suo ricorso (Prot n° 923/70 C.G.)

 

 

Senza entrare nei dettagli, potremmo citare anche:

  • una richiesta alla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica per un tetto del debito[84];
  • altri tipi di ricorsi riguardanti i diritti di proprietà degli istituti sui beni derivanti da pie volontà (ex: Prot 11876/79 CA).
    • La gestione degli istituti

 

Federico d’Ostilio identifica cinque ricorsi di contenzioso amministrativo contro una decisione della Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari, relativi alla gestione interna degli istituti. Le decisioni del Tribunale, a volte, sono a favore dei richiedenti:

La superiora generale di un istituto secolare lionese è stata espulsa alla fine del suo mandato con una decisione della Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari, provocando elezioni anticipate. La vecchia e la nuova superiora generale hanno adito il Supremo Tribunale, che ha annullato la decisione del Dicastero con sentenza del 26 giugno 1976. (Prot 6508/75 CA)

 

ed a volte a favore del Dicastero:

Dopo essere stata invitata dalla Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari a consegnare le proprie dimissioni in seguito a gravi irregolarità nella gestione di un istituto, una superiora generale rifiuta l’invito ed è depositato dal vescovo diocesano. Fa ricorso contro la decisione ed il suo ricorso è ammesso alla discussione, ma il Collegio giudica infine, il 14 dicembre 1964 che la deposizione era conforme alla legge.

 

Altri casi simili terminano con un accordo tra le parti durante l’istruttoria di un ricorso di contenzioso amministrativo contro una decisione della Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari, (Prot. 5868/74 CA).

Attualmente si cerca questo accordo con un’associazione di religiosi:

Nel 2012, la Congregazione per la dottrina della fede pubblica un rapporto molto duro sulla LCWR, che raggruppa quasi l’80% di circa 50 000 religiose degli Stati Uniti, accusandole di «femminismo radicale», di imprecisioni dottrinali, di aver perso il senso della Chiesa, di avere posizioni inaccettabili sulla sessualità e di rischiare di «distorcere la fede in Gesù e nel Nostro Padre amorevole»[85]. Le religiose replicano che si tratta di accuse infondate, potenzialmente distruttive per il seguito della loro missione. Da allora, le trattative proseguono tra il delegato del Vaticano, l’arcivescovo Peter Sartain e gli organi dell’associazione[86].

 

In conclusione, riteniamo che i ricori gerarchici e di contenzioso amministrativo costituiscono una realtà che contribuisce effettivamente al rispetto e/o al ristabilimento della giustizia in relazione ai religiosi. Questa giustizia interna alla Chiesa è particolarmente importante in un’epoca in cui, almeno in Europa, la società fa fatica ad accettare il consiglio evangelico di obbedienza. Così, alcuni reclami fondati o meno di religiosi o della loro famiglia, la portano a considerare che un istituto religioso ha un comportamento settario. Affronteremo questa questione nel capitolo seguente, dopo aver parlato della situazione trasversale delle sanzioni relative alle persone in possesso di carismi.

Tribunale ecclesiastico metropolitano di Ouagadougou (Burkina-Faso)

 

[1]Cf.  www.viereligieuse.fr/La vitaLa-vie-religiosa religieuse-in en-cifre chiffres-nel dans-le-mondo monde

[2] In opposizione alle religiose di vita contemplativa, chiamate monache.

[3] Fonte = COREF http://www.viereligieuse.fr/I- responsabiliLes-responsables

  • Il 15 agosto 1969, l’istruzione Venite seorsum sulla vita contemplativa e la clausura delle monache della Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari,
  • il 2 febbraio 1990, l’istruzione Potissimum institutioni, della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica,
  • il 25 marzo 1996, l’esortazione apostolica post sinodale «Vita consacrata»
  • il 13 maggio 1999, l’istruttoria sulla vita contemplativa e la clausura delle monache Verbi sponsa della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica[4].
  • Il 29 giugno 2016, la costituzione apostolica Vultum Dei quaerere (alla ricerca del Volto di Dio).

[5] Acquaviva (Claudio S.I.) Industriae pro Superioribus eiusdem Societatis ad curandos animae morbos, Roma, 16 aprile 1600, citato da Papa Francesco il 22 dicembre 2016 (Zenit ,www.ignaziana.org/accorgimenti.pdf

[6] Zenit, 1° novembre 2016.

[7] McDonough (Elizabeth), «The protection of rights in Religious institutes», The Jurist, (1986) 164-204.

[8] Cf. c. 630 I religiosi riconosceranno ai membri la libertà che è loro dovuta per quanto riguarda il sacramento di penitenza e la direzione di coscienza, fatta salva la disciplina dell’

istituto.

[9] Cf. c. 654 Con la professione religiosa, i membri si impegnano con voto pubblico ad osservare i tre consigli evangelici; essi sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa, e sono incorporati all’istituto con diritti e doveri definiti dalla legge.

[10] Cf. c. 740 L’Istituto deve fornire ai suoi membri tutto ciò che è necessario secondo le costituzioni, per raggiungere lo scopo della loro vocazione.

[11] Paolo VI, Evangelica testificato, AAS, LXIII (1971), p. 512-513, n° 28: coscienza ed obbedienza.

[12] Can. 617 — I Superiori adempiano il proprio incarico ed esercitino la propria potestà a norma del diritto universale e di quello proprio.

[13] Can. 618 — I Superiori esercitino in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa. Docili perciò alla volontà di Dio nell’adempimento del proprio incarico, reggano i sudditi quali figli di Dio e, suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana, li ascoltino volentieri e promuovano altresì la loro concorde collaborazione per il bene dell’istituto e della Chiesa, ferma restando l’autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che va  fatto.

[14] Empela Ankonelle (Scholastique), L’identité de la vie consacrée face aux actuelles mutations socioculturelles en Afrique, Université du Latran, Corona Lateranensis 47, Rome 2011, p. 267 et 272 / 406 p.

[15] Alday (Josu Mirena) «Il senso di appartenensa al proprio istituto», in Vitcons 37 (2002) 166-179.

[16] Politi (Marco), Francesco parmi les loups, versione francese, ed Philippe Rey, Paris 2015, p. 141-142/284.

[17] La molestia può definirsi come il ripetersi di parole e comportamenti aventi lo scopo e l’effetto di un peggioramento delle condizioni di vita della vittima. Secondo la legge francese, le molestie sul posto di lavoro sono un reato punibile nel settore privato come nel settore pubblico, dal momento che la legge prevede la protezione dei lavoratori, degli agenti pubblici e dei tirocinanti.

[18] Politi (Marco), Francesco tra i lupi, versione francese, ed Philippe Rey, Paris 2015, p. 122/284.

[19] Politi (Marco), Francesco tra i lupi, versione francese, ed Philippe Rey, Paris 2015, p. 117/284.

[20] Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique: Instruction du 11 mai 2008, Faciem tuam, Domine, requiram (le service de l’autorité et l’obéissance)

[21] Dei canonisti intervistati ritengono che il divieto di contatti esterni senza autorizzazione sia illegale. Ciò nonostante Canonisti senza frontiere hanno raccomandato al religioso di rispettarlo fino a quando non riceve formalmente una lettera di espulsione, in tal caso, il diritto di difendersi sembra prevalere sul dovere di obbedienza.

[22] https://www.avref.fr/

[23] Ecco un’intervista tradotta dal sito web di Avref il 30 giugno 2017:

Sei vittima di una Comunità, di un Movimento o di una persona che ha preso l’autorità su di lei:

  1. Tu che avevi pronunciato il voto di castità: hai provato l’isolamento, la rottura emotiva con i tuoi cari;
  2. Tu che hai pronunciato il voto di povertà: hai vissuto estorsioni, abbandono, miseria intellettuale e spirituale;
  3. Tu che hai fatto il voto di obbedienza: hai vissuto sottomissione, molestia, abuso del potere;

Quindi reagisci. Niente è perso.

  • Se sei ancora lì, scappa senza guardare indietro, ritrova la libertà;
  • Se hai lasciato, sei stato più duro, puoi ricostruire, devi farlo.

 L’AVREF ti accoglie e ti aiuta : manifestati ! Supporto confidenziale fornito da famiglie e ex membri delle Comunità.

[24] www.icsahome.com

[25] http://gamaliel21suite.pagesperso-orange.fr

[26] http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/cef/autres-services-et-instances/418017-derives-sectaires-dans-des-communautes-catholiques/

[27] www.viereligieuse.fr

[28] www.crc-canada.org/fr/conseil-international-canonistes-IUSG

[29] Nota pubblicata dalla diocesi d’Evry: http://evry.catholique.fr/Service-Accueil-Mediation-pour-la e consultata il 3 marzo 2015;

[30] Si compone ad oggi di 9 membri (2 laici, padre e madre di famiglia, un prete secolare, 2 religiosi, 4 religiose) nominati dal Consiglio permanente dell’Episcopato per un mandato di tre anni. Sono tenuti al segreto professionale. […] Le persone ritenendo di essere, per se stesse o per un parente, in una situazione che rientra nell’ambito del SAM possono rivolgere una richiesta d’intervento al […] Vice Segretario generale della CEF […che…] affiderà il dossier ad uno o spesso a due membri del SAM. Spetta ai membri del SAM ai quali è stato affidato il dossier:

  • fare il punto della situazione ascoltando tutte le persone coinvolte nel conflitto (denunciante, superiori, responsabili di comunità),
  • aprire, quando è possibile, la via alla mediazione, a percorsi di comprensione e di riconciliazione,
  • informare fin dall’inizio il vescovo interessato e trasmettergli, alla fine del processo, un rapporto su quanto è stato fatto come mediazione, o dirgli che non può essere completata.

Fin dall’inizio, i vescovi hanno insistito sul fatto che siano sentite le persone che si interrogano su ciò che percepiscono, da dentro o fuori, come deviazioni in questa o quella particolare comunità. Servire il dinamismo del Vangelo richiede sempre, se necessario, di segnalare e di correggere ciò che fa da ostacolo.

[31] Javary (Christelle), «La médiation dans l’Église catholique de France»: l’exemple du SAM (Servizio Accoglienza Mediazione per la vita religiosa e comunitaria), mémoire d’IFOMENE 2008-2009.

[32] www.crc-canada.org/fr/conseil-international-canonistes-IUSG

[33] Vedere presentazione in allegato.

[34] Secondo ASS (2915), p. 745, 2073 indulti di uscita sono stati concessi nel 2015

[35] http://www.eglise.catholique.fr/structure/cellule-pour-les-derives-sectaires-dans-des-communautes-catholiques/

[36] I sacerdoti religiosi si contano sia tra i chierici che tra i religiosi.

[37] D’Ostilio (Francesco), Segnatura Apostolica in Dizionario degli Istituti di perfezione, volume VIII, Saba-Spirituali, sotto la direzione di Pelliccia (Guerrino) e Rocca (Giancarlo), Roma, Edizioni Paoline, p. 1236-249.

[38] ASS (1978), p. 625

[39] D’Ostilio (Francesco), Segnatura Apostolica in Dizionario degli Istituti di perfezione, volume VIII, Saba-Spirituali, sotto la direzione di Pelliccia (Guerrino) e Rocca (Giancarlo), Roma, Edizioni Paoline, p. 1236-249.

[40] ASS (2015), p. 745.

[41] Carballo (Mgr. José Rodriguez, ofm), «Les voeux religieux aujourd’hui» in Revue de Droit canonique, Strasburgo 2015, tomo 65/1, p. 237.

[42] Sugawara (Prof. Yuji), «Separazione imposta ai membri dell’istituto religioso», Periodica 106 (2017), p. 177-189.

[43] Serata organizzata il 4 dicembre 2015 presso la Pontificia Università Gregoriana sul tema «separazione imposta ai membri degli istituti religiosi».

[44] Cf. Hervada (Javier), Codice di diritto canonico bilingue e annotato, op. cit. p.886

[45] Nel caso Prot. 14997/83 CA, la religiosa non aveva rinnovato i suoi voti e si considerava fuori dall’istituto ma la sua congregazione la pensava diversamente, cosicché ne è risultato un ricorso dell’ex religiosa.

[46] ou c. 740 per il membro di una società di vita apostolica

[47] Ou c. 727-728 per il membro di una società di vita apostolica

[48] Prot 3671/72 CA; Prot 7607/76 CA.

[49] Prot 10896/79 CA come indicato da F D’Ostilio (Dizionario, op. cit. p. 1245) o Prot 10896/75 CA più probabilmente.

[50] Prot 7084/75 CA

[51] Prot 227/69 CA; Prot 3356/72 CA; Prot 10218/78 CA; 16616/84 CA

[52] Nel caso Prot 4064/73 CA, il religioso è stato riammesso nel monastero. Nel caso 6277/75 CA, la Congregazione romana ha ammesso una esclaustrazione provvisoria di tre anni e la religiosa ha ritirato il suo ricorso.

[53] Ministerium Justitiae, op. cit. p. 255-274.

[54] Ruessmann (Madeleine), Exclaustrations, its nature and use according to the current law, Roma 1995, Editrice Pontificia Universita Gregoriana, 550 p.

[55] Carvajal (Prof. Delfina Moral), «Esclaustrazione imposta vdi un religioso. Applicazione pratica». Periodica 106 (2017), p. 190-216.

[56] A titolo di esempio, il codice del 1983 ha abolito le differenze di diritto tra religiosi e

religiose, che prevalevano tra il 1917 ed il 1983.

[57] Cf. Hervada (Javier), Code de droit canonique bilingue et annoté, op. cit. p. 621-622.

[58] Huels (John M.), «Unlawful Command by a Major Superior», Roman Replies (1997), p. 53.

[59] cf. Comm 9 [1977] 53-61). Cf. VC 43.

[60] Prot. 30199/99 CA e Prot. 33358/02 CA

[61] Begus (Christian), Adnotationes in decreta, Apollinaris 2011 (44/2), p. 501, tradotto dall’italiano.

[62] Il diritto considera matrimonio, un matrimonio civile ma non un altro tipo di unione come uno PACS.

[63] Prot 150/70 CA, citata da Lobina, ME (1973) 1-4, p. 313

[64] Il 2 gennaio 1984, ha sostituito la Commissione per l’interpretazione dei decreti del Concilio.

[65]AAS 78 (1986), p. 1323.

[66] Prot 8031/76 CA; 9690/77 CA; 10218/78 CA; 14997/83 CA; 15721/83 CA…

[67] Prot 150/70 CA; 2089/71 CA; 2848/72 CA; 8474/76 CA; 9242/77 CA; 12618/80 CA; 13557/81 CA…

[68] Prot. 9993/78 CA.

[69] Prot 9498/77 CA; 8984/77 CA

[70] Prot 3671/72 CA; 10460/78 CA; 11390/79 CA; 11391/79 CA; 15721/83 CA; coram Sabattani, 23/1/88, n° di registrazione non indicato, Cf. ASS (1988), p. 1405.

[71] Ministerium Justitiae, op. cit. p. 314.

[72] The Jurist, 73 (2013):1, p. 222-227

[73] Ministerium Justitiae, op. cit. p. 255-274.

[74] Esclaustrazione e previdenza sociale. Regime di pensione, Roman Replies (2006), p. 56-57.

[75] Cf. Coulombel, (P.) Il diritto privato francese di fronte al fatto religioso dopo la separazione fra Chiese e Stato, Rev. trim. dr. civil 1956, p. 1, n° 3 et 15.

[76] Boinot (Patrick), «Voti religiosi e rapporti di lavoro», in Revue de Droit canonique, Strasburgo 2015, tomo 65/1, p. 143-163.

[77] Il ricorso è stato accettato nella causa Prot 10997/79 CA, contro una decisione di revoca di un incarico d’insegnante in una facoltà pontificia per presunta immaturità scientifica. Con decisione del 27 ottobre 1984, cioè cinque anni dopo la deposizione del ricorso, il religioso è stato reintegrato nel posto di insegnante.

[78] Il ricorso Prot 1063/69 CA è stato rifiutato, mentre il ricorso Prot. 2207/71 CA è stato abbandonato dal richiedente.

[79] ASS (2015), p. 745.

[80] Consiglio Pontificio per i testi legislativi, Prot 15389/2016 in Archiv für Latolisches Kirchenrecht n° 184/1 (2015), p. 155-156.

[81] Prot 3672/72 CA; 27406/96 CA; 33121/02 CA; 37162/05 CA

[82] ASS (1987), p. 1292 et 1293.

[83] Prot 324/69 CA citato da D’Ostilio, op. cit. p. 1239.

[84] Roman Replies (2012) 21

[85] Congregazione per la dottrina della fede, Doctrinal Assesment of the Leadership Conference of Women Religious, 18/04/2012.

[86] Politi (Marco), Francesco parmi les loups, versione francese, ed Philippe Rey, Paris 2015, p. 121/284.

À propos de l’auteur

Yves Alain administrator

Je suis un homme ordinaire, évoluant d'une posture de sachant à celle de sage. La vie m'a donné de nombreux privilèges : français, catholique, marié, père de six enfants, grand-père, ingénieur polytechnicien, canoniste, médiateur, coach, écrivain et chef d'entreprise (https://energeTIC.fr) Il me faut les lâcher peu à peu pour trouver l'essentiel. Dans cette quête, j'ai besoin de Dieu, de la nature et peut-être de vous.