La giustizia per i clerici

La giustizia per i clerici

Ecco un estratto del libro sul « La giustizia amministrativa nella chiesa cattolica » (imprimatur del testo francese ricevuto il 11 ottobre 2017)

Capitolo 5: La giustizia per i chierici

 

Secondo i dati al 31 dicembre 2012 e pubblicati nell’Annuario statistico della Chiesa [1], risulta che:

  • i vescovi sono 5 033, di cui 3 917 diocesani;
  • i sacerdoti sono 414 313, con un leggero aumento rispetto all’anno precedente, proveniente dall’Africa, dall’America del sud e dall’Asia [2];
  • i diaconi permanenti sono 42 104, con un aumento proveniente principalmente dall’Europa e dall’America del Nord;
  • I seminaristi erano circa 118 000 nel 2009[3].

I chierici dedicano la loro vita a Dio e alla Chiesa, facendo molte rinunce, di cui quella di una vita familiare con il celibato. E’ un grande dono che i fedeli accolgono, generalmente, con gratitudine. Così, molti fedeli cattolici lavorano con gioia all’interno delle strutture ecclesiali, e la maggior parte delle situazioni conflittuali si risolve con il dialogo e la preghiera.

Tuttavia, a volte, si verificano tensioni che coinvolgono i chierici e i loro superiori. Per chiarirle, dei canonisti come R.G. Huysmans[4] o   Rik Torfs[5] hanno approfondito i diritti e doveri dei chierici, distinguendo:

  • i diritti dei chierici, come i diritti comuni dei fedeli (c. 208-221), il diritto di associazione (c. 278), il diritto ad una giusta remunerazione (c. 281), il diritto alle vacanze (c. 283 §2), ecc.;
  • le legittime aspettative dei chierici, come la sollecitudine del vescovo, il diritto di essere ascoltato (c. 384), la possibilità di una escardinazione (c. 271), l’ottenimento di un ufficio corrispondente alle proprie facoltà (c. 274), andare in pensione (c. 538), ecc.;
  • le legittime aspettative nei confronti dei chierici, come una vita semplice e le opere di carità (c. 282), una certa pratica della vita comune (c. 280), la formazione continua (c. 279), ecc.   
  • I doveri dei chierici, come quello di indossare un abito appropriato (c. 284) o di astenersi da comportamenti vietati (c. 285)

In caso di mancato rispetto di questi diritti e doveri formali o legittimamente attesi, il dialogo è di regola, ma possono verificarsi situazioni in cui il dialogo non è sufficiente e si ricorre alla giustizia della Chiesa. Non disponiamo di informazioni precise sul modo in cui questa giustizia interviene nella pratica, ma abbiamo un’immagine di massima a partire da tre indagini:

  • per i ricorsi amministrativi, l’indagine di Etienne Rozé sui conflitti di una diocesi[6];
  • per i ricorsi gerarchici, l’indagine di James H. Provost presso diocesi americane[7],
  • per i ricorsi di contenzioso amministrativo, l’indagine di Michael Landau[8] presso la Seconda sezione del Supremo Tribunale

Per quanto riguarda le difficoltà incontrate, Etienne Rozé ha fatto un sondaggio nel 2014 nella diocesi cattolica di Nancy-Toul, in cui ha raccolto una cinquantina di testimonianze, di cui presenta una tipologia che riassumiamo di seguito con parole nostre.

  • Il 60% delle difficoltà riguarda i rapporti di una persona autoritaria con un gruppo. Questo avviene particolarmente quando una persona cerca di imporre situazioni diverse ad un gruppo, o quando una persona vede le sue proposte sistematicamente respinte e si sente esclusa. Le donne, in particolare, spesso si sentono usate, abusate e non riconosciute. I gruppi di animazione si lamentano del loro lavoro inutile, poiché quando ci sono decisioni da prendere, spesso è solo il sacerdote che decide: «Tutto si blocca, è lui il parroco».
  • Il 20% delle difficoltà riguarda i rapporti tra due sacerdoti o tra un sacerdote ed il suo vescovo o il vicario episcopale, che a volte sa che c’è mancanza di rispetto per l’autorità del vescovo, per esempio quando alcuni sacerdoti si rifiutano volontariamente di tornare a riunirsi.
  • Il 20% delle difficoltà individuate riguarda i rapporti tra persone giuridiche, che sanno che i rapporti tra strutture diocesane e parrrocchiali sono considerati non facili ed a volte difficili.

Una particolarità propria della Chiesa è il raggruppamento nelle mani della Chiesa dei poteri di governo, giuridici ed anche legislativi di una diocesi, che non facilita la chiarezza delle cose per poi saper distinguere a quale livello si è arrivati… «Ma occorre fare con!», dice Etienne Rozé.

A volte i rapporti si inaspriscono, per esempio a causa di una «carità sdolcinata» che fa in modo che non si osi dire a qualcuno che non è al posto suo[9]. Un’altra questione sollevata è la cattiva comprensione del concetto di autorità, di obbedienza e di potere sia da parte di coloro che hanno l’autorità che da parte della maggioranza silenziosa che a volte tende ad idolatrare il prete, confondendo il sacramento dell’ordine con il potere di governo. Per quanto riguarda i ricorsi amministrativi, gerarchici e di contenzioso amministrativo, ecco quello che ho ricavato dai lavori di Etienne Rozé:

  • il ricorso al Consiglio di mediazione è stato positivo. In molti conflitti menzionati, uno dei protagonisti è garante, agli occhi della gerarchia, dell’ordine canonico nel suo settore, mentre molti laici hanno solo un’idea molto vaga dei diritti. Il mediatore può invitare le parti a manifestare le norme evocate per evitare le false interpretazioni di queste norme, in buona o cattiva fede;
  • un appello ad un’autorità superiore spesso non cambia niente, ossia talvolta rafforza la posizione del curato. L’intervento gerarchico […] quando viene realizzato, non soddisfa affatto, poichè anche se poi la situazione è più chiara, questo intervento tutela solo raramente il rapporto;
  • anche se solo alcune delle situazioni riferite affrontano, ad una prima analisi, un ricorso giuridico canonico, in nessun momento questo modo di risoluzione dei conflitti è menzionato, neppure per respingerlo. Questa dimenticanza può derivare dall’ignoranza, oppure da una ripugnanza nei confronti del ricorso canonico che spesso è considerato, non come una soluzione, ma come «una dichiarazione di guerra».

Sempre a proposito della mediazione, due sacerdoti dell’Africa dell’Ovest hanno segnalato l’importanza della fraternità vissuta all’interno del corpo sacerdotale. Specificano innanzitutto che in Africa, la famiglia ha un valore particolarmente importante, poichè non c’è né assistenza nè pensione, così il sacerdote e la famiglia sono fortemente legati fino alla morte. In pratica, si presentano due casi estremi:

  • la famiglia è contenta che uno dei suoi membri sia sacerdote, allora non esita ad aiutarlo e/o a incitarlo sempre;
  • la famiglia ha valori incompatibili con la vita cristiana, e il sacerdote deve rompere con la sua famiglia, almeno provvisoriamente, per poter esercitare la sua vocazione.

In entrambi i casi, il sacerdote ha bisogno del sostegno dei suoi confratelli, anche i sacerdoti dell’Africa dell’ovest si riuniscono all’interno delle confraternite diocesane, nazionali[10] e regionali[11], per ritrovare una nuova famiglia. Come in una famiglia tradizionale africana, l’unione e la concordia devono essere preservate tra i membri, in modo che le confraternite si dotino di mezzi di mediazione quando si verificano delle tensioni. Ecco un esempio:

Un prete si lamenta davanti al delegato diocesano dell’UCB per avergli imposto di ritornare a casa sua, poichè si è rifiutato di obbedire presentandosi in ritardo al suo nuovo incarico. Il delegato dell’UCB incontra il vescovo e scopre che la situazione è più complessa di quanto sembri, poichè il sacerdote aveva lasciato la diocesi senza permesso, nascondendo l’accaduto al vescovo che peraltro è stato informato. Il delegato può quindi ritornare a vedere il sacerdote invitandolo ad obbedire al suo vescovo, spiegandogli che questi ha motivo di essere arrabbiato con lui.

 

Succede anche che dei vescovi parlano in via ufficiosa delle loro difficoltà con alcuni sacerdoti della diocesi davanti al delegato dell’UCB. Questi in genere va a trovare i sacerdoti in questione per ascoltarli e dare loro dei consigli dopo aver sentito i due pareri, poi invocando la loro causa al vescovo.

Queste associazioni nazionali alle quali l’Europa potrebbe utilmente ispirarsi, sono importanti al punto che, a volte, sono dotate di un segretario a tempo pieno o nominano ufficialmente uno dei loro membri per garantire la comunione ecclesiale. La loro presenza può in parte spiegare il minor numero di ricorsi dall’Africa, senza però riuscire ad evitarli tutti[12].

Per quanto riguarda i ricorsi gerarchici, il rapporto annuale della Congregazione per il clero del 2014 indica che esso è intervenuto per i ricorsi gerarchici, senza precisazioni relative al loro numero, né ad una parte delle decisioni, oggetto di ricorso di contenzioso amministrativo[13].  James Provost[14] ci dà una visione più chiara a partire da due indagini condotte negli Stati Uniti presso tutte le diocesi, riguardo ai ricorsi gerarchici realizzati nel corso degli anni dal 1969 al 1984. Il risultato è il seguente:

  • 36 ricorsi gerarchici sono stati depositati presso la Curia romana nelle 141 diocesi che hanno risposto all’indagine:
  • 28 di questi ricorsi riguardano i sacerdoti, di cui 14 per licenziamenti e trasferimenti di curati, 5 per riassunzione di parroci, 5 per le pensioni dei sacerdoti, ed uno per lo stipendio di un amministratore parrocchiale; 2 per rifiuto di incardinazione, 1 per rifiuto di ordinazione di un diacono;
  • altri 8 ricorsi riguardano religiosi, parrocchiani, parrocchie, insegnamento religioso, cambio padrini;
  • 3 casi su 36 hanno dato luogo ad un ricorso di contenzioso amministrativo.

Per quanto riguarda i ricorsi di contenzioso amministrativo da parte dei sacerdoti e dei chierici, vediamo prima di tutto sul nostro database che, al 15 ottobre 2016, ha registrato 385 ricorsi di contenzioso amministrativo da parte di chierici di cui:

  • 2 ricorsi depositati da un diacono permanente[15],
  • 44 ricorsi depositati da vescovi, in genere contro decisioni della Curia, che hanno dato ragione ad un ricorso gerarchico del loro subordinato[16],
  • 338 ricorsi di sacerdoti contro decisioni del loro vescovo che ritengono sfavorevoli ed ingiuste.

I ricorsi dei chierici sono diretti per lo più contro i decreti della Congregazione per il clero, ma non tutti:

  • 236 sono su decisioni della Congregazione per il clero
  • 68 riguardano la Congregazione per gli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica[17],
  • 17 riguardano la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli
  • 13 riguardano la Congregazione per le Chiese orientali,
  • 10 riguardano la Congregazione per l’educazione,
  • 4 riguardano la Congregazione per la dottrina della fede,
  • 28 sono ripartiti tra gli altri dicasteri, 8 sono per un dicastero non identificato.

Oltre ai raggruppamenti di parrocchie ed alla riduzione di chiese ad uso profano, i ricorsi riguardano principalmente i trasferimenti ed i licenziamenti di sacerdoti, ai quali dedichiamo la prima parte di questo capitolo. Esamineremo in seguito i ricorsi contro altri tipi di decisioni amministrative, ed infine i casi più gravi che sono oggetto di processo penale ma che possono anche essere oggetto di sanzioni amministrative suscettibili di ricorsi.

 

  1. Licenziamenti e trasferimenti di curati

In qualsiasi impresa umana, pubblica o privata con insediamenti territoriali, il contratto di lavoro dei responsabili regionali e locali prevede generalmente clausole di licenziamento e trasferimento a discrezione della gerarchia. Nella Chiesa, queste procedure sono codificate, e sembrano anche essere più protettive dei diritti rispetto a quelle di molte aziende pubbliche e private. E’ pur vero che un trasferimento comporta dei cambiamenti per cui non è sempre facile conciliare il bene comune con gli interessi specifici.

Per quanto riguarda i licenziamenti ed i trasferimenti dei curati, i canoni dal 1740 al 1752, che concludono il codice di diritto canonico del 1983, sono inclusi nel libro VII relativo ai processi, come se essi fossero necessariamente controversi. Labandeira spiega questa caratteristica invitando a capire il titolo latino del libro VII «de processibus» nell’ambito della procedura e non nell’ambito del processo:

Il termine è quindi applicabile a qualsiasi procedimento formale in contraddittorio, giudiziario o amministrativo, stabilito dalla legge per proteggere alcuni diritti o interessi generali o particolari.

Nel diritto particolare, la Conferenza dei vescovi francesi, nonché quelle degli altri paesi [18], ha deciso che «ogni vescovo potrà nominare i sacerdoti per sei anni con possibilità di proroga»[19] , il che dà una certa prevedibilità a tutti e permette di evitare parte dei conflitti. Per quanto riguarda la giustizia in questo settore, ne parleremo a partire dai lavori già citati di James Provost e Michael Landau, ai quali rimandiamo i lettori poliglotti per un approfondimento.

  • I licenziamenti dei sacerdoti

Nel diritto, la procedura di licenziamento di cui ai canoni dal 1740 al 1747 non tende tanto a sanzionare una condotta colposa[20] quanto a permettere al Vescovo maggiore efficienza nel corretto esercizio del ministero parrocchiale all’interno della sua diocesi. In effetti, il c.1740[21] non impone una colpa grave da parte di un curato per il suo licenziamento, ma quando questo avviene prima del tempo stabilito, contro la volontà del titolare, l’autorità che lo decide deve indicare un serio motivo[22], che non è sempre senza difficoltà. Le ragioni che possono portare ad un licenziamento[23] nonchè la procedura da seguire da parte del vescovo sono descritte precisamente nel Codice. Ecco un caso riportato dalla stampa:

Nel maggio 2013, il curato di Megève ha dovuto dimettersi dalle sue funzioni poichè si era rifiutato di lasciare la sua loggia massonica. Dopo aver perso il suo posto e lo stipendio, fa appello alla sua loggia che forma un comitato di sostegno, e anziché fare un ricorso gerarchico, chiede udienza al papa poi pubblica un libro «Être frère, rester père[24]» di cui ecco un passo: L’ingiustizia di cui sono stato vittima mi mette le ali […] il vescovo, prima di buttarmi fuori, mi ha suggerito di ritirarmi in un monastero per pregare e riflettere. Pregare, lo faccio. Riflettere, ci ho pensato. Non rinuncio alla mia libertà di coscienza […] Ho voluto farmi sentire. Ho bussato alle porte. Ho scritto lettere, ho rilasciato interviste, ho supplicato la mia causa. Niente. Non una parola. Non una reazione. Ho fatto valere che un accusato ha diritto [a] difendersi. Niente. Quindi ho deciso di andare a Roma per chiedere udienza al Santo Padre. […] Voglio chiedere la revoca della sanzione che mi colpisce. […] Infine ho appuntamento alla Congregazione per la Dottrina della fede, il luogo cruciale. […] “Inconciliabile, inconciliabile. […] Tutto finito, mi indica l’uscita”.

Nel diritto, i decreti di licenziamento dei curati devono soprattutto essere preceduti da una concertazione preventiva e dalla consultazione di due curati[25]. Se il vescovo mantiene la decisione di licenziamento, il decreto deve indicare il diritto di ricorso del curato contro questo decreto, specificando inoltre che questo è sospensivo[26]. In pratica molti autori sottolineano la necessità per i vescovi di seguire scrupolosamente la procedura, altrimenti il ricorso amministrativo del sacerdote ha molta probabilità di arrivare ad una causa vinta dalla Congregazione per il clero, ovvero dal Supremo Tribunale. Questa causa vinta, d’altronde, non è che provvisoria poiché, in genere, il vescovo riprende la procedura e promulga un nuovo decreto identico o simile al primo, ma questa volta inattaccabile nella forma. Il risultato è soprattutto una confusione dannosa per la comunione ecclesiale nella parrocchia dalla quale il curato è rimosso poi reintegrato, poi di nuovo rimosso.

Un punto della giurisprudenza merita di essere sottolineato in merito al limite di età per un curato. Quando un vescovo impone una regola ai curati relativa all’inizio della pensione ad un’età fissa, come per esempio a 75 anni, la maggior parte dei sacerdoti accetta la regola, ma non necessariamente tutti. Il limite di età, non essendo un motivo conforme ai canoni 1740 e 1741, molti curati licenziati per l’età fatidica, hanno vinto il loro ricorso gerarchico contro la decisione del loro licenziamento. Così la Congregazione per il clero spinge i vescovi a trovare un altro motivo di licenziamento più conforme al canone 1740, o a mantenere il curato al suo posto se non trova un’altra ragione.

In diversi casi sollevati da James Provost[27], il vescovo licenzia un sacerdote per limite d’età. Questi presenta un ricorso gerarchico. La Congregazione convince il vescovo a riconsiderare la sua decisione. In entrambi i casi, il sacerdote muore entro due anni, e ci si può chiedere se la tensione causata dal ricorso gerarchico c’entri in qualche modo.

 

Nel 1994, Dominique Letourneau ritiene che la giustizia ecclesiastica in materia di licenziamenti di curati ha ancora molta strada da fare:

Se i modi e mezzi legali per proteggere i diritti fondamentali sono in gran parte lasciati alla discrezione dell’autorità ecclesiastica, non è più possibile parlare di una reale protezione. Se per esempio si verifica un conflitto per il licenziamento di un curato, possiamo considerare che i diritti dell’interessato sono veramente protetti dalla procedura prevista[28] ? E’ammesso dubitarne. […] I ricorsi sono insufficienti e la sensibilità manca presso i giudici[29]. Inoltre il c. 221 §2 non è redatto in modo adeguato. Il diritto fondamentale in questione è il diritto di essere ascoltato in giudizio entro un termine ragionevole da un tribunale imparziale [30].

Alcuni sviluppi circostanziali sono presentati da Michael Landau, ma la vastità del suo libro (416 pagine) e la lingua utilizzata (tedesco) fanno rinunciare ad esporlo in dettaglio, incitando i lettori interessati a leggerlo, o a porre delle domande specifiche on line nella parte professionale del sito www.canonistes.org.

  • I Trasferimenti

 

Mutatis mutandis, la procedura di trasferimento dei curati è trattata nei canoni dal 1748 [31] al 1752. La giurisprudenza ha specificato tra l’altro, i punti seguenti:

  • ai sensi del canone 1747 § 3, un contenzioso amministrativo sospende effettivamente la nomina di un nuovo curato[32],
  • a partire dal 1981, il Supremo Tribunale ha accettato alla discussione[33] diverse cause in cui alcuni vescovi avevano presentato ricorso contro delle decisioni della Congregazione per il clero che avevano invalidato i loro decreti relativi al trasferimento dei sacerdoti. Secondo Zénon Grocholewski[34], tali situazioni sarebbero inconcepibili nella giustizia civile ma possibili nella Chiesa? Poiché gli Ordinari hanno un proprio potere che li rende responsabili davanti a Dio e non li fa dipendere dalle Congregazioni[35].

Si noterà che la procedura non menziona il trasferimento dei sacerdoti in quanto sono solo vicari, né del trasferimento dei vescovi. Per questi ultimi, segnaliamo «che tra aprile 2005 e ottobre 2012, Benedetto XVI ha accettato 78 dimissioni di vescovi, quasi uno ogni mese», in applicazione del c. 401 § 2:

can. 401 – §2: Il vescovo diocesano che per infermità o altra grave causa risultasse meno idoneo all’adempimento del suo ufficio, è vivamente invitato a presentare la rinuncia all’ufficio[36].

La procedura di licenziamento dei vescovi non è specificata, ma a volte dà luogo a controversie che la stampa commenta[37].

Il 13 gennaio 1995, un comunicato della Santa Sede annuncia che il Santo Padre Giovanni Paolo II ha tolto dal governo pastorale della diocesi di Evreux (Francia) sua Eccellenza Mons. Jaques Gaillot[38], trasferendolo alla sede titolare di Partenia[39]. Lo stesso giorno un secondo comunicato della Santa Sede afferma che «il prelato non si è dimostrato idoneo a svolgere il ministero di unità che è il primo dovere di un vescovo [40]». Il decreto di trasferimento emesso dalla Congregazione dei vescovi non è stato reso pubblico, tuttavia, secondo Francis Mesner e Giovanni Werkmeister, non si tratta di una rinuncia poiché Mons. Gaillot è stato ricevuto il 12 febbraio 1995 dal prefetto della Congregazione dei vescovi, ed ha rifiutato di dimettersi, nonostante la richiesta del prefetto. Non è una sanzione penale, dal momento che non c’è stato un processo, né un licenziamento ipso iure. Non è nemmeno un trasferimento contro la volontà del titolare poiché si tratta di una sede e non di un ufficio. Rimane il licenziamento per decreto amministrativo della Congregazione, che è senza dubbio la decisione adottata, probabilmente motivata da una rottura della comunione ecclesiale. Il decreto non essendo approvato in forma specifica dal papa, sarebbe soggetto ad un ricorso di contenzioso amministrativo, ma a quanto pare non si è verificato.

I trasferimenti dei sacerdoti religiosi hanno ulteriori caratteristiche evocate nel capitolo seguente.

  1. Le sanzioni amministrative

 

Oltre ai trasferimenti e licenziamenti di curati che sono oggetto di una procedura particolare, esistono altri tipi di sanzioni nell’ambito della normale procedura dei ricorsi (c. 1742-1739). Fortunatamente, numerosi casi si risolvono con il dialogo, come si può constatare per un caso particolarmente interessante, riportato da Rik Torfs[41]:

Nel 1992, Rik D., curato di Buizingen, nella diocesi di Malines-Bruxelles, pubblica un libro intitolato De laaste dictatuur[42], che riscuote molto successo in Belgio nel momento in cui critica apertamente la Santa Sede ed il Papa. Mons. Daneels, arcivescovo, lo incontra due volte, ed entrambi accettano di emettere un comunicato stampa congiunto, nel quale l’arcivescovo difende il Papa, mettendo in evidenza alcuni errori storici del libro, mentre il sacerdote difende la sua libertà d’espressione in quanto fedele cattolico, pur ribadendo la sua sottomissione al Papa e all’arcivescovo per la conduzione della sua diocesi. Il caso rimane lì.

 

Questa procedura è coerente con quella che il cardinale Ratzinger evocava nel 1985[43], sfortunatamente le cose non sono andate sempre così.

 

  • Incardinazione e escardinazione

 

Senza entrare nei dettagli delle pubblicazioni specializzate[44], ricordiamo che una volta ordinato, il nuovo chierico è incardinato ad una Chiesa specifica o ad un istituto che ha questa facoltà, in conformità al canone 265:

Ogni chierico deve essere incardinato […] in modo che non ci siano assolutamente chierici acefali o senza collegamento

In conformità al canone 267[45], questa incardinazione detta “di origine”, può essere modificata con una incardinazione detta “derivata”, che richiede un atto amministrativo con una lettera di escardinazione del vescovo della diocesi di origine detto a quo ed una lettera di incardinazione del vescovo della diocesi di arrivo detto ad quem. Quando uno dei due vescovi non vuole firmare l’autorizzazione necessaria spesso si verificano difficoltà che la giurisprudenza del Supremo Tribunale[46] consente di regolare in parte:

Can. 268 — §1. Il chierico che si trasferisce legittimamente dalla propria Chiesa particolare in un’altra, dopo cinque anni viene incardinato in quest’ultima per il diritto stesso, purché abbia manifestato per iscritto tale intenzione sia al vescovo diocesano della Chiesa ospite, sia al vescovo diocesano proprio e purché nessuno dei due abbia espresso un parere contrario alla richiesta entro quattro mesi dalla ricezione della lettera.

Tuttavia, i conflitti continuano a verificarsi:

Padre xxx, dottore in teologia, è incardinato in una diocesi in Africa. Attualmente è in Francia senza ministero e senza reddito, a causa di una controversia che l’ha contrapposto al suo vescovo tre anni fa, e che descrive in questi termini: «al centro del problema c’è la gelosia tra gli attuali giovani vescovi: pensano erroneamente che se un prete ha un dottorato ed è ammesso all’insegnamento in un istituto cattolico, sarà automaticamente candidato all’episcopato: è questa falsa idea che mi ha contrapposto al suo precedessore […], il defunto Monsignore ha categoricamente rifiutato di raccomandarmi e mi ha fatto molto male: la mia cultura mi vieta di parlare male dei morti, preghiamo per lui e perdoniamo… Gli uomini muoiono, La Chiesa rimane». Attualmente è un sacerdote acefalo e chiede la mediazione dei  «Canonisti senza frontiere» per ristabilire il dialogo con il nuovo vescovo che non risponde alla sua richiesta di escardinazione in Francia[47].

 

Ecco un secondo caso anche dall’Africa:

Un prete ricopre per molto tempo un incarico di curato di parrocchia con responsabilità presso la Conferenza dei vescovi in un paese dell’Africa centrale. La situazione si deteriora con il nuovo vescovo che, secondo lui, vive nel lusso e non si preoccupa della sorte dei suoi sacerdoti e seminaristi, per cui molti dei quali lasciano per mancanza di mezzi di sussistenza. Una missione della Curia romana ispeziona la diocesi, ed il vescovo colpevolizza il sacerdote considerando questo episodio come un’ingerenza. Il prete è preso di mira a tal punto che la sua vita è in pericolo. Parte per studi con il tacito accordo del suo arcivescovo ma senza accordo formale del suo vescovo. Dopo aver festeggiato l’anniversario della sua ordinazione, celebrando una messa a Montmartre, telefona ai suoi colleghi africani, i quali gli riferiscono che il suo vescovo ha detto in un sermone che è stato sospeso per un anno. Non ha mai ricevuto direttamente alcuna informazione del suo vescovo su questo argomento.

 

In entrambi i casi di cui sopra, i preti in questione non hanno scelto di fare ricorso, ma al di fuori dell’Africa, altri lo fanno[48], a volte vincendo la causa:

un prete, essendo stato incardinato a forza in un’altra diocesi, ha fatto ricorso al Supremo Tribunale ed ha vinto la causa[49].

Invece, alcuni vescovi sono comprensivi ed accolgono nella loro diocesi dei sacerdoti non escardinati, preferendo «la salvezza delle anime» alla legge.

 

  • Rifiuto o revoche di autorizzazioni

Come per i laici, esiste un certo numero di ricorsi di sacerdoti che non hanno ricevuto l’ufficio che speravano[50], o che si sono visti togliere quello che avevano ricevuto[51].

Per quanto riguarda l’accesso agli ordini sacri, la gerarchia a volte pensa che un candidato non abbia le qualità richieste, in particolare nel caso di comportamenti sessuali devianti, per cui a volte vengono presentati ricorsi per la non ammissione all’esercizio degli ordini sacri[52], o per un rifiuto d’incardinazione[53].

Nella maggior parte dei casi non viene formulato nessun ricorso ma rimane una sensazione di ingiustizia:

un giovane seminarista recentemente si è visto rifiutare l’ingresso nel ciclo teologico dal suo seminario, dopo 2 anni di filosofia, 2 anni di missione e un anno di formazione in parrocchia. Il presunto motivo di questo rifiuto è dovuto al fatto che questo giovane seminarista, ben integrato nella sua diocesi, che aveva ricevuto molte opinioni positive, aveva adottato il rito della comunione in bocca e in ginocchio, in un seminario ritenuto fortemente contrario[54].

 

Il prete dopo essere stato ordinato, riceve normalmente le autorizzazioni e gli uffici che corrispondono alle sue capacità ed ai bisogni della diocesi. In caso di problemi, questi uffici gli possono essere tolti con un particolare decreto amministrativo. Questo può comportare tensioni che portano ad un ricorso straordinario o ad una mediazione, poi in caso di insuccesso, ad un ricorso gerarchico ossia ad un ricorso di contenzioso amministrativo.  Così la Segnatura Apostolica viene regolarmente chiamata a conoscere dei ricorsi contro rifiuti o revoche di autorizzazione a confessare[55], a predicare[56], a insegnare[57], a svolgere un ufficio[58], ecc.

A volte questi rifiuti e restrizioni all’esercizio del ministero sacerdotale si basano sul canone 223 § 2[59]  che consente all’autorità di regolare l’esercizio dei diritti specifici per i fedeli, invocando il bene comune. La giurisprudenza del Supremo Tribunale richiede che questo principio generale non venga applicato in modo arbitrario, ma che la sua applicazione poggia su altre leggi canoniche come il canone 835 §1, affidando ai Vescovi il compito di esercitare ma anche di «moderare» la funzione della santificazione nella loro diocesi[60]. Ecco un esempio di giurisprudenza[61]:

In un processo penale un prete è sotto arresto domiciliare in virtù del canone 1722. Il sacerdote è assolto, ma un decreto amministrativo mantiene l’arresto domiciliare e il divieto di celebrare i sacramenti al di fuori di un’abbazia, in virtù dei canoni 223 §2; 764 e 974. Il 22 luglio 2013 il sacerdote deposita un ricorso gerarchico e il 9 settembre 2013 la Congregazione per il clero conferma l’arresto domiciliare ma chiede uno stipendio decente per il sacerdote. Quest’ultimo deposita un ricorso di contenzioso-amministrativo, che è respinto dal Segretario del Supremo Tibunale il 19 febbraio 2014 per una manifesta mancanza di fondamento. C. Begus[62] ritiene che questa decisione si basi sui canoni 223 §2 e 835.

 

Ecco un altro esempio:

Un prete, avendo commesso atti sessuali sui minori, è inviato in un centro medico per una valutazione e per un trattamento. Gli esperti fanno una prognosi ottimistica circa il suo comportamento. Nonostante questo, il vescovo del luogo lo dichiara inadatto ad esercitare correttamente l’esercizio del prete, in conformità ai canoni 1041 e 1044§2. Ne deriva un ricorso, in cui il Collegio dei padri conferma il 4 maggio 1996 la legittimità della decisione del vescovo, senza chiudere la porta ad una sua ulteriore decisione[63].

 

Il caso di un prete canonista dimostra che il diritto canonico offre talvolta dei mezzi di difesa importanti a coloro che sono attenti ai particolari.

Il 5 luglio 2000, il prete cattolico, professore di diritto canonico Mons. R.G. Huysmans conclude un «partenariato registrato [64]», con una teologa, Dottssa …., tuttavia senza vivere con lei e senza rompere il suo voto di celibato. Anche se questa situazione non è prevista dalla legge canonica, il vescovo di Rotterdam non può applicare i canoni 1394 (matrimonio) o 1395 (concubinato) per sospenderlo latae sententiae[65], né procedere per analogia, poichè i canoni 221 §3 e 18 prevedono una stretta interpretazione della legge. Il 1° giugno 2001, pubblica un decreto che vieta ai preti di contrarre un «partenariato registrato» ma la legge non si applica a lui poiché non è retroattiva. Dopo una trattativa infruttuosa, il vescovo emette un nuovo decreto il 1° dicembre 2002, ordinando ai preti che hanno stipulato «un partenariato registrato» di scioglierlo prima del 1° maggio 2003, pena la sospensione latae sententiae, per disobbedienza dei trasgressori al vescovo.  Mons. Huysmans chiede al Tribunale civile di sciogliere il suo «partenariato registrato» per obbedienza al suo vescovo, ma il tribunale respinge questa motivazione[66]. Rendendosi conto che le condizioni non sono mature per la sospensione latae sententiae, il vescovo avvia un processo penale, che siccome le condizioni d’imputabilità e di colpa previste dal canone 1321 § 1 non sono unite, il «partenariato registrato» di Mons. H. con la signora N. rimane in vigore.

In questo caso, constatiamo che il vescovo non ha emanato un decreto particolare, suscettibile di ricorso di contenzioso amministrativo, ma due decreti generali non soggetti a ricorso.

 

  • La perdita dello stato clericale

 

Il canone 290 specifica in quali condizioni un chierico, prete o diacono può perdere lo stato clericale[67]. Parleremo dei casi in cui questa perdita proviene da una decisione amministrativa risultante dal n. 1 o 3 di questo canone, o quando, avendolo perduto, l’ha ricoperto in conformità al canone 293[68]. Per capirne l’importanza, ecco alcune statistiche dei dicasteri competenti[69]:

  • Nel 2015, la Congregazione per il clero ha registrato 771 richieste di esenzione dagli obblighi di ordinazione sacerdotale, ripartite come segue:
Diocesani Religiosi Totale
Preti 400 (52 %) 264 (34 %) 664 (86 %)
Diaconi 76 (10 %) 31 (4 %) 107 (14 %)
Totale 476 (62 %) 295 (38 %) 771 (100 %)
  • Nel 2010, la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, competente ai sensi del canone 290 n°1 [70], specifica anche la procedura applicabile[71]. Contiene in totale 115 dispense dagli obblighi sacerdotali, di cui 54 per i sacerdoti di età superiore ai 40 anni, 25 per i preti sotto i 40 anni e 2 per i preti in pericolo di morte. Concede anche 34 dispense per i candidati agli ordini sacri.
  • La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli dispone di competenze «nei territori posti sotto la sua sorveglianza[72]», con facoltà particolari per i preti[73]
  • La Congregazione per la dottrina della fede, competente nei casi più gravi, compresi i casi di pedofilia, interviene anche in condizioni di cui parleremo più avanti.

 

In giurisprudenza, il RP Mendonça[74], parla di quattro ricorsi gerarchici nei quali la Congregazione per il clero dà ragione ai richiedenti contro decisioni amministrative di perdita dello stato clericale.

Frate X, presenta un ricorso contro un atto amministrativo del 7 agosto 1998 per il quale il suo ordinario gli ha tolto lo stato clericale, con una decisione amministrativa senza aver rispettato la procedura prevista dal canone 1720 al 1722. La Congregazione per il clero gli dà ragione, impone all’ordinario di ridargli immediatamente il suo ministero sacerdotale e di versargli la retribuzione che avrebbe percepito se fosse rimasto al suo posto

 

Mendonça osserva che la Congregazione per il clero esamina i ricorsi gerarchici dal lato canonico e non pastorale, quindi molte decisioni danno ragione ai richiedenti, per errore di procedura. Pertanto, la Congregazione per evitare che si ripetino, raccomanda ai vescovi di applicare per analogia la procedura di indagine preventiva in materia penale di cui al canone 1717, anche se, formalmente, il Codice non lo impone per decisioni amministrative:

Can. 1717 §1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.

 

Allo stesso modo, Javier Canosa fa riferimento alla sentenza del 31 ottobre 1992 (Prot. 22571/91 CA), in cui il Supremo Tribunale annulla la decisione amministrativa di un vescovo confermata dalla Congregazione per il clero, che vietava ad un prete l’esercizio pubblico del sacerdozio ministeriale, in assenza di processo penale, imponendo un ritorno alla posizione precedente.

 

Data la pluralità delle congregazioni in questione, accade che il Supremo Tribunale sia sollecitato per la scelta della congregazione competente

Nella sentenza Prot. 32108/01 CA del 18 marzo 2006[75], la Segnatura Apostolica giudica che, la Congregazione per il clero non è competente per decidere se un Ordinario può togliere ad un sacerdote il diritto di predicare (c. 764), o di confessare (c. 974). In caso di ricorso, e competente la Congregazione per la dottrina della fede, soprattutto quando un sacerdote e coinvolto in un reato grave

 

  • Gli atti più gravi

 

In questi ultimi anni, al centro della cronaca ci sono i casi di pedofilia che coinvolgono i preti. La Conferenza dei vescovi di Francia (CEF) ha istituito una unità permanente per la lotta contro la pedofilia dotata di un sito internet destinato alle vittime [76]. Nel 2017, la CEF pubblica delle statistiche dichiarando che su 222 vittime, più del 60% delle testimonianze riguarda i fatti avvenuti prima del 1970, il 35 % riguarda i fatti avvenuti tra il 1970 ed il 2000 ed il 4% riguarda delle aggressioni commesse dopo gli anni 2000. Se si crede a queste cifre, nella Chiesa francese si è verificato un miglioramento sano, ed è lecito chiedersi se il diritto e la giustizia ecclesiastica ci sono per qualcosa.

All’inizio del periodo studiato, la legge in vigore risulta dal Codice del 1917 e dalle istruzioni del Santo Uffizio «Crimen sollicitationis» del 1922. Nel 1983, il canone 194 specifica che può essere revocato da ogni ufficio ecclesiastico. Il 25 giugno 1988, l’articolo 52 del Pastor bonus conferma la competenza della Congregazione per la dottrina della fede riguardo ai reati contro la fede o nella celebrazione dei sacramenti, e competenza riguardo ai «reati più gravi»:

Art. 52— Giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengono ad essa segnalati e, all’occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio.

Tadig Fulup fornisce una stima del loro numero nel mondo:

Tra il 1975 ed il 1985, non è stato segnalato nessun caso di pedofilia a Roma, […] dal 2001 al 2010, su 3000 accuse di preti o di religiosi per reati commessi in questi ultimi cinquant’anni, il 60% riguarda un’attrazione per gli adolescenti dello stesso sesso (ebetofilia), il 30% un’attrazione eterosessuale, il 10% riguarda ragazzi in età prepuberale, pedofili in senso stretto, cioè 300 su 400 000 preti diocesani e religiosi nel mondo, ossia lo 0,075 %.[77]

Per i reati di pedofilia e per gli altri reati più gravi, l’articolo 52 del Pastor Bonus e l’articolo 8 delle norme sostanziali[78] stabiliscono la Congregazione per la dottrina della fede come Supremo Tribunale per i reati più gravi

  • 1. La Congregazione per la dottrina della fede è il Supremo Tribunale apostolico per la Chiesa latina nonchè per le Chiese orientali cattoliche in materia di giustizia dei reati di cui agli articoli precedenti

La Congregazione si comporta anche come un dicastero poichè l’articolo 21 delle norme sostanziali sopracitate prevede due procedure amministrative, una per decreto straordinario (art 21 §2 1°) e l’altra per presentazione al Santo Padre (art 21 §2 2°):

  • 1. I reati gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede devono essere perseguiti per processo giudiziario.
  • 2. Tuttavia, la Congregazione per la dottrina della fede può legittimamente:

1° nei casi particolari, decidere d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o della Gerarchia di procedere per decreto extragiudiziale di cui al canone 1720 del Codice di diritto canonico e al canone 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese orientali, tenendo conto, tuttavia, che le pene espiatorie perpetue sono inflitte per mandato della Congregazione per la dottrina della fede;

2° deferire direttamente i casi più gravi alla decisione del Sommo Pontefice, per la revoca dello stato clericale o la deposizione con dispensa dalla legge del celibato, quando il reato è chiaramente riconosciuto e dopo aver concesso al colpevole la possibilità di difendersi[79].

Contrariamente alle sue decisioni giudiziarie, le decisioni della Congregazione prese in conformità all’articolo 21 §2 1° sono suscettibili di ricorso di contenzioso amministrativo, il che è necessario per proteggere le persone accusate.  Il 2 dicembre 2010, Mons. Arieta, attira l’attenzione della Congregazione per la dottrina della fede sui rischi di debordamento delle procedure amministrative a scapito del diritto di difesa delle persone incriminate o semplicemente sospette:

Sforzarsi di semplificare ulteriormente la procedura giudiziaria per infliggere o dichiarare delle sanzioni così gravi come le dimissioni dallo stato clericale, o anche, modificare la norma attuale del canone 1342 § 2, che vieta in questi casi di procedere per decreto amministrativo extragiudiziale (cf. can. 1720), non sembra affatto auspicabile. Infatti, da un lato, il diritto fondamentale di difesa sarebbe messo in pericolo – in cause che riguardano lo stato della persona -, mentre, dall’altro lato sarebbe favorita la tendenza dannosa correlata alla poca conoscenza o stima del diritto – al cosiddetto governo «pastorale» equivoco, che in fondo non ha nulla di pastorale, poichè porta a tracurare il necessario esercizio dell’autorità a scapito del bene comune dei fedeli[80].

Conviene innanzitutto proteggere le potenziali vittime da recidive da parte dei preti pedofili. Tra l’altro è anche importante proteggere le finanze delle diocesi, che possono essere chiamate a risarcire i danni[81]. In questa doppia prospettiva, molti vescovi chiedono che i preti che hanno scontato pene per reati di pedofilia, non debbano più essere ammessi all’esercizio del ministero sacerdotale, anche se non hanno fatto richiesta di dispensa. Di conseguenza, la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti rende meno rigida la procedura di dispensa in casi simili[82].

 

Inoltre, la Congregazione per la dottrina della fede, interviene in diversi ricorsi relativi alla situazione finanziaria dei preti condannati, o alla ripresa del ministero sacerdotale da parte dei preti condannati molto tempo prima per reato di pedofilia.

Così, nel 2003, la CDF autorizza un vescovo ad acconsentire a questo ritorno «a condizione che non rappresenti un rischio per i minori e non crei uno scandalo tra i fedeli» [83].

 

Con il pretesto di proteggere le vittime, ed a volte le finanze della Chiesa, ci sono situazioni in cui il diritto di difesa dei preti accusati è svantaggiato.

Ci sono casi di preti che, secondo loro, sono stati dimessi dallo stato clericale contro la loro volontà, senza aver avuto la possibilità di esprimere il loro parere e senza nemmeno sapere che era stata avviata una procedura contro di loro[84].

Tali situazioni non sono limitate all’America.

Anche se si dichiarava non colpevole in una diocesi civile, un prete è condannato per pedofilia nel 2005 dalla giustizia francese, e sconta la pena prevista dalla legge civile. Alla sua uscita di prigione, il vescovo invia alla congregazione per la dottrina della fede un parere favorevole per la prosecuzione del suo ministero, che fa in un’altra diocesi, non senza un accompagnamento ecclesiastico creato per prudenza. Tutto procede bene fino a novembre 2009, quando il vescovo gli invia una lettera della Congregazione per la dottrina della fede[85], chiedendogli circa il suo possibile desiderio di abbandonare il sacerdozio. L’8 dicembre 2009, risponde che secondo lui, non c’è nessuna ragione che giustifica le sue dimissioni dallo stato clericale. Il 18 dicembre, scrive al papa per chiedergli di vivere fino alla fine, con uno spirito di riparazione e con la gioia di essere sacerdote. Qualche tempo dopo, il vescovo gli notifica la decisione presa alcune settimane prima da Papa Benedetto XVI di togliergli lo stato clericale e di liberarlo da tutti gli obblighi ad esso connessi, di cui il celibato [86]. Allora presenta un ricorso al prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, lamentandosi di non essere stato ascoltato, né di sapere di cosa era stato accusato, di non aver avuto la possibilità di difendersi, e riceve una breve risposta dal prefetto fondata sul canone 1404 [87]: «Questo non è di nostra competenza!». L’indomani, lascia la diocesi[88] e, molto tempo dopo, si sposa, anche se questo non era quello che voleva.

Questo caso non è isolato, ma frequente secondo le intenzioni del vescovo di Nizza riportate da Tadig[89] Fulup:

Ogni venerdì mattina, la CDF faceva firmare al Papa una serie di decreti che riportavano sacerdoti allo stato laico[90].

Tuttavia diverse pubblicazioni lasciano pensare che questo modo di operare non è soddisfacente:

  • nel 1983, il canone 1342 §2 specifica che non è possibile imporre una condanna a vita senza un processo penale;
  • nel 1988, Rev. Bertram F. Griffin, J.C.D. solleva la difficoltà di applicare il c. 1395 ai preti pedofili a causa della clausola d’imputabilità che richiede l’intervento di esperti, ma conclude sulla possibilità di farlo se si è pronunciato un processo civile.

Nel 1991, Thomas J. Green, JCD ritiene che i canoni sulle dimissioni dallo stato clericale hanno lo scopo di difendere il popolo di Dio contro gli atteggiamenti offensivi di alcuni preti mentre Gregory Ingels, J.C.D. insiste sul fatto che queste dimissioni non possono essere imposte con un decreto amministrativo ma: 1° con una dispensa concessa dal Santo Padre su richiesta del prete in questione, , 2° con una pena espiatoria pronunciata in base al c. 1336 §1 5°, e 3° con la riconoscenza della nullità dell’ordinazione in base ai canoni 1708-1712. In conclusione ci si potrebbe chiedere se non si stia passando da un periodo di incuria e di segretezza ad un periodo di precauzione, dove si punisce senza necessariamente garantire che i diritti di difesa dei preti siano stati rispettati. Fortunatamente ci sono casi in cui il ricorso di contenzioso amministrativo, associato ad altre procedure, permette di ristabilire i diritti di un prete condannato ingiustamente.

Un sacerdote della diocesi di Calgary ha presentato due ricorsi al Supremo Tribunale, di cui un ricorso di contenzioso amministrativo classico ed un ricorso contro una decisione penale della Rota. Ecco alcuni punti di riferimento su questa epopea giuridica:

  • il 2 maggio 1889, il tribunale penale secolare di Calgary condanna un prete al carcere per presunto abuso contro una ragazza. E’ condannato in prima istanza e fa appello contro la decisione.
  • Poco dopo, il nuovo arcivescovo di Calgary priva il prete dei ministeri di predicazione, nonchè della celebrazione pubblica della messa, e gli ordina di allontanarsi dalla diocesi e di cessare ogni contatto con un gruppo di persone. Il prete accusato presenta un ricorso grazioso poi gerarchico contro quest’atto amministrativo particolare.
  • l’8 novembre 1989, la Congregazione per il clero rigetta il ricorso, poichè l’arcivescovo dichiara di avere intenzione di avviare un processo penale. Il prete presenta allora un ricorso di contenzioso amministrativo al Supremo Tribunale.
  • Il 30 gennaio 1991, il Tribunale civile di appello assolve il sacerdote «per inesistenza dei fatti».
  • Il 27 aprile 1990, l’arcivescovo avvia il processo penale per vari reati, di cui un peccato contro il sesto comandamento e disobbedienza al vescovo.
  • Il 30 gennaio 1991, il giudice canonico penale ritiene che le prove non si possono collegare all’esistenza di reati di cui è accusato padre A. Il promotore di giustizia fa ricorso alla Rota contro questa sentenza.
  • Il 14 novembre 1992, il Congresso del Supremo Tribunale dichiara la nullità dell’atto della Congregazione per il clero del 8 novembre 1989, sostenendo che essa ha violato la legge poichè non era competente per trattare un ricorso gerarchico, a causa del processo penale in corso di progettazione
  • Il 29 marzo 1994, la Rota ritiene, senza ulteriori indagini, che il giudizio penale del 30 gennaio deve essere riformato parzialmente, ma devono rimanere le sanzioni interdittive di permanenza nel territorio della diocesi, di insegnare, di predicare e di celebrare pubblicamente la messa. Il prete presenta poi un ricorso contro questa decisione.
  • Il 21 febbraio 1996, il Collegio conferma la decisione del Congresso del Supremo Tribunale ritenendo che la Rota è competente e che il diritto di difesa è stato rispettato.
  • L’appello in seguito è continuato alla Rota davanti ad un consulto coram Burke poi coram Pinto, che, il 21 febbraio 1997 concorda sul dubbio con la seguente formula: «la sentenza della Rota del 29 marzo deve essere confermata o infirmata?» Viene allora istituita una commissione rogatoria da Mons. Caberletti
  • Infine, la Rota dichiara: «le prove non segnalano l’esistenza di reati di cui è accusato Padre A. Di conseguenza è completamente assolto. L’Arcivescovo di Cagliari è pertanto invitato ad utilizzare i mezzi adeguati per ridare a Padre A. le sue precedenti funzioni e la sua buona reputazione.

 

  • Le altre controversie riguardanti i chierici

 

Ci sono molti altri casi di controversie amministrative riguardanti i sacerdoti.

In Francia, un caso frequente riguarda il diritto alla pensione dei sacerdoti che hanno lasciato il loro ministero sacerdotale volontariamente o non. In Francia, l’associazione per una pensione adeguata (APRC) attiva dal 1979 affinchè gli assicurati del regime di culti beneficino di una protezione sociale degna di questo nome, considera che nel 2017 ci sia ancora una lunga strada da percorrere.

Oltre al caso dei dipendenti delle associazioni cattoliche, menzionato nel capitolo introduttivo, possiamo citare il caso di cappellani ospedalieri o militari, nonché dei dipendenti della curia diocesana a volte rifiutati.

Un militare che è stato promosso vice cancelliere di un ordinariato militare viene rimosso dal suo incarico all’arrivo di un nuovo cancelliere. La Congregazione per il clero rifiuta il suo ricorso gerarchico ed il Supremo Tribunale rigetta il suo ricorso di contenzioso per mancanza di fondamento perché l’arrivo di un nuovo cancelliere è una ragione giudicata sufficiente in virtù del c. 485; la causa di espulsione non è considerata diffamatoria e la sussistenza della vittima non è in discussione poiché il suo stipendio continua ad essere pagato dall’esercito[91].

Un altro tipo di caso da segnalare è quando i sacerdoti rilevano una violazione della legge da parte del loro superiore. Infatti, a causa della loro posizione, i sacerdoti spesso sono i primi ad essere informati degli scandali interni alla Chiesa. E’ quindi importante che la giustizia li protegga per non farli tacere, per paura di entrare in conflitto con il superiore da cui dipendono, ma abbiano il coraggio di denunciare l’ingiustizia in un ambito adeguato, affinchè lo scandalo non faccia allontanare i fedeli, e l’immagine della Chiesa non sia offuscata da questioni portate in pubblica piazza o davanti alla giustizia secolare.

A volte, però, Dio consente processi pubblici, come nel caso di San Paolo a Gerusalemme e Roma (Atti 23:21), e più recentemente con Don Lorenzo Milani (1923-1967):

Don Lorenzo Milani, fondatore della Scuola di Barbiana presso Firenze, sperimenta un metodo di istruzione per i più poveri, basato sull’amore dei giovani e l’obiezione di coscienza al sistema di sfruttamento dei poveri dai ricchi. I suoi detrattori lo accusano di deriva comunista, di pedofilia e di apologia della violenza. Muore il 26 giugno 1967, tra la sentenza di primo grado che lo assolve e la sentenza di ricorso che pronuncia la fine della controversia per morte dell’accusato. Il 20 giugno 2017 Papa Francesco va alla sua tomba, riconoscendo la sua innocenza e lodando il suo amore per la Chiesa, «con la franchezza e la verità, che possono anche creare tensioni, ma mai fratture, né abbandoni».

Tali conflitti sono inevitabili ma, come ricorda la Bibbia, , «guai all’uomo per cui lo scandalo avviene!» (Matteo 18-7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] www.eglise.catholique.fr/vatican/statistiques-de-leglise-dans-le-monde/ consultato il 15 ottobre 2016.

[2] In Francia nel 2015, si contano circa 10 000 sacerdoti con meno di 75 anni di cui quasi 2000 provengono dall’estero.

[3] Informazione pubblicata

[4] Huysmans (R.G.W.) «De positie van de clerus in de nieuwe Codex» in R. Torfs (ed); Het nieuwe kerkelijk recht. Analyse van de Codex Iuris Canonici 1983, Louvain, Peeters, 1985, 206-208.

[5] Torfs (Rik), Rights and legitimate expectations of clercics, Corso tenutosi alla facoltà di diritto canonico di Louvain e di Strasburgo, 2014 .

[6] Rozé (Etienne) Structure diocesaines, parroisses et médiation – réflexions à partir de la situation du diocèse catholique de Nancy et Toul, tesi del diploma universitario di mediatore, Institut Catholique de Paris, IFOMENE, promozione 2014-2015.

[7] Provost (James H.), “Recent experiences of administrative recourse to the Apostolic See”, in The Jurist, 46 (1986), p. 142-163.

[8] Landau (Michael), Amtsenthebung und Verzetzung von Pfarrern. Eine Untersuchung des geltenden Rechts unter besonderer Berücksichtigung des Rechtsprechung der Zweiten Sektion des Höchsten Gerichts der Apostolischen Signatur, Frankfurt, Peter Lang, 1999, 416 p.

[9] Gandhi stesso diceva che, se occorresse assolutamente fare una scelta tra la violenza e la codardia, consiglierebbe la violenza.

[10] Es.; L’Unione del Clero Beninese (UCB) o l’Unione fraterna del Clero Ivoriano (UFRACI).

[11] Es.: l’Unione regionale dei Sacerdoti dell’Africa dell’Ovest – URPAO

[12] Abbiamo sentito parlare di un sacerdote del Benin, che stava portando avanti i suoi studi in Europa senza il consenso del suo vescovo. Dopo le ammonizioni canoniche previste, il vescovo lo avrebbe sospeso ed il sacerdote avrebbe presentato un ricorso gerarchico contro questa decisione ed avrebbe scritto un libro, che non abbiamo ritrovato, per condividere la sua testimonianza.

[13] La Congregazione  inoltre precisa che ha svolto un lavoro di vigilanza sulla corretta amministrazione dei beni ecclesistici e istruito alcune richieste di riabilitazione al ministero di sacerdote e diacono permanente, nonchè 708 richieste di dispensa da obblighi provenienti dall’ordinazione sacerdotale, di cui 304 provenienti da sacerdoti, 69 provenienti da diaconi diocesani, ossia circa il 60%, e 208 provenienti da sacerdoti e 27 provenienti da diaconi membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, ossia circa il 40%.

[14] Provost (James H.), “Recent experiences of administrative recourse to the Apostolic See”, in The Jurist, 46 (1986), p. 142-163.

[15] Tra le 710 cause recensite al 15 settembre 2016, ne è stata individuata solo una, il cui ricorrente è identificato con una sola causa proveniente da un diacono, vale a dire la causa  Prot. 48485/14 CA, segnalata nella relazione di attività della Santa Sede per l’anno 2014. Sappiamo solo che è stata esaminata dal Congresso il 29 ottobre 2014 a seguito di una precedente questione con riferimento 48421/13 VAR il cui oggetto di discussione era «Praecepti regrediendi in diocesim».

[16] Tra le 714 cause recensite al 15 ottobre 2016, il cui il ricorrente è identificato, 43 provengono da vescovi. Vertono su diversi argomenti come riduzione di chiese ad uso profano, esercizio del ministero sacerdotale, questioni di proprietà, revoca di un ufficio, trasferimento di curati e di superiori generali ecc.

[17] Tratteremo questi casi relativi ai ricorsi per religiosi.

[18] Australia, Canada, Gambia, Libéria, Sierra Leone, Irlanda, Filippine, USA per sei anni o l’India e la Nigeria per un periodo determinato lasciato alla libera discrezione dei vescovi. Secondo Thomas Paprocki in  New commentary on the Code of Canon Law, Beal, Coriden, Green, CSLA, p. 1845/ 1852.

[19] Decreto generale del 13 giugno 1984, nel Bollettino ufficiale della Conferenza episcopale, 29, 1984, p. 444.

[20] Il licenziamento e il trasferimento possono essere accompagnati da censure e pene espiatorie (c.1331-1338 ). Inoltre, il licenziamento avviene di pieno diritto per le cause enumerate al c. 194.

[21] Can. 1740 — Quando il ministero di un parroco per qualche causa, anche senza una sua colpa grave, risulti dannoso o almeno inefficace, quel parroco può essere rimosso dalla parrocchia da parte del vescovo diocesano.

[22] Can. 193 — § 1. Non si può essere rimossi dall’ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, se non per cause gravi e osservato il modo di procedere definito dal diritto. § 2 . Lo stesso vale perché dall’ufficio, che a qualcuno è conferito a tempo determinato, uno possa essere rimosso prima dello scadere di questo tempo, fermo restando la disposizione del c. 624, § 3.

[23] Can. 1741 — Le cause, per le quali il parroco può essere legittimamente rimosso dalla sua parrocchia, sono principalmente queste:

1) il modo di agire che arreca grave danno o turbamento alla comunione ecclesiale;

2) l’inettitudine o l’infermità permanente della mente o del corpo, che rendono il parroco impari ad assolvere convenientemente i suoi compiti;

3) la perdita della buona considerazione da parte di parrocchiani onesti e seri o l’avversione contro il parroco, che si prevede non cesseranno in breve;

4) grave negligenza o violazione dei doveri parrocchiali, che persiste dopo l’ammonizione;

5) cattiva amministrazione delle cose temporali con grave danno della Chiesa, ogniqualvolta a questo male non si può porre altro rimedio.

[24] Vésin (Pascal) Être frère, rester père. Prêtre ou franc-maçon: pourquoi choisir ? Paris 2014, presses de la renaissance.

[25] E’ una consultazione alla quale il prete in questione non è necessariamente invitato. Non si tratta,  quindi, di una mediazione.

[26] C. 1747 §3: finchè il decreto di licenziamento è in corso, il vescovo non può nominare un nuovo parroco, ma nel frattempo provvederà all’incarico di un amministratore parrocchiale. .

[27] Provost (James H.), “Recent experiences of administrative recourse to the Apostolic See”, in The Jurist, 46 (1986), p. 142-163.

[28] Can. 1742 §1. Il vescovo ne discuterà con due sacerdoti scelti nel gruppo previsto a tale scopo in maniera stabile dal consiglio presbiterale su proposta del vescovo.

[29] Hervada (Javier), Pensamientos de un canonista en la hora presente, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2004. p. 129.

[30] Letourneau (Mgr. Dominique c.s.), «Quelle protection pour les droits fondamentaux et les devoirs des fidèles dans l’Église?», Studia canonica, 28 (1994), p. 59-83.

[31] Can. 1748 —Se il bene delle anime oppure la necessità o l’utilità della Chiesa richiedono che un parroco sia trasferito dalla sua parrocchia, che egli regge utilmente, ad un’altra o ad un altro ufficio, il vescovo gli proponga il trasferimento per iscritto e lo convinca ad accettare per amore di Dio e delle anime.

[32] Recursadversus amotionem a paroecia effectum habet suspensivum quoad nominationem novi parochi in declaratio Prot 193 periodica 60 (1971) n° 2, p. 348. Vedere anche Prot 193/70; Prot 3211/72.

[33] ASS (1981) p. 1139.

[34] Grocholewski (Zenon), «L’autorità amministrativa come ricorrente alla ectionaltera della Segnatura Apostolica», Appolinaris 55 [1982) 752-779.

[35] Lumen Gentium 21.

[36]  Bourdin (Anita),  Rome, 1 agosto 2013 (Zenit.org)

[37] Hiebel (Giovanni-Luc), «L’affaire Gaillot, les médias et le droit» in RDC 45, 1995, p. 101-118.

[38] Revue du droit canonique (RDC), tome 45/1, Strasbourg 1995, p 74-162.

[39] Antica diocesi di Algeria, scomparsa sotto la sabbia alla fine del V secolo

[40] Mesner (Francis) et Werkmeister (Giovanni), les aspects canoniques de l’affaire Gaillot, in RDC 45, 1995, p. 75-82.

[41] Torfs (Rik), «L’affaire Gaillot et la liberté d’expression» in RDC 45, 1995, p. 83-94.

[42] Devillé (Rik), De laaste dictatuur. Pleidooi voor een parochie zonder paus, Louvain, Kritak, 1992, 224 p.; «La dernière dictature. Plaidoyer pour des paroisses sans papa», Anvers, Coda, 1992, 221 p.

[43] Cf. Chapitre 8: ricorso relativo alla Congregazione per la dottrina della fede

[44] Reyes Vizcaino (Pedro Maria) «la excardinacion e incardinacion del clérigo» Ius canonicum, on line consultata il 15 dicembre 2016. Ciongo Kasangana (Augustin), «L’incardination des clercs, histoire et canonicité» tesi di master sostenuta all’Istituto cattolico di Parigi l’8 settembre 2016.

[45] Can. 267 — §1. Perché un chierico già incardinato sia incardinato validamente in un’altra Chiesa particolare, deve ottenere dal vescovo diocesano una lettera di escardinazione sottoscritta dal medesimo; allo stesso modo deve ottenere dal vescovo diocesano della Chiesa particolare nella quale desidera essere incardinato una lettera di incardinazione sottoscritta dal medesimo.

[46] Prot 9375/77 CA, comunicationes 10 (1978) 152-158.

[47] Richiesta di mediazione proposta a « Canonisti senza frontiere » il 26 luglio 2016

[48] Prot. 9375/77 CA; Prot. 22865/91 CA; causa citata nel ASS (1991) p. 1303; Prot. 27338/96 CA;

Prot. 41703/08 CA; Prot. 47893/14 CA; Prot. 48640/13 CA).

[49] Prot. 9375/77 CA Labanderia (Edouardo), IC 21/41 (1981) 393-417; Communicationes 10 (1978) 152-158

[50] Can. 145 — L’ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale.

[51] La perdita di un ufficio può dipendere in particolare dalla fine del tempo previsto per la nomina a tale ufficio, dal limite di età del titolare, dalla libera rinuncia, dal trasferimento ad un altro ufficio (c. 190-191) o per licenziamento (c.192-195).

[52] Prot. 34180/02 CA contro un rifiuto di ammissione agli ordini sacri

[53] Prot 9375/77 CA.

[54] Riposte catholique, 29 agosto 2017.

[55] Prot. 1063/69 CA citato da D’Ostilio (Frederico), Dizionario degli Instituti di perfezione, V8, p 1247); Prot 2207/71 CA ou 36823/05 CA

[56] Prot 38098/06 CA

[57] Prot 10977/79 CA ou 15573/83 CA.

[58] Prot. 185/70 CA, relativo ad un ufficio di decano in ME (1973) 1-4, p. 303; Prot 6023/74 CA;

[59] Can. 223 — §  2. En considération du bien commun, il revient à l’autorité ecclésiastique de régler l’exercice des droits propres aux fidèles. Ce canon fait l’objet d’une abondante jurisprudence.

[60] Conseil Pontifical pour les textes législatifs, «Note explicative. Eclaircissements pour l’application du canon 223 §2», 8 décembre 2010, Communicationes, 42 [2010], 280-281.

[61] Prot. 48563/13 CA, in Monitor eccelsiasticus, CXXXI (2016), p 21-26

[62] Begus (Cristian), Commento / Note – Decretum , 48563/2013 CA. Monitor ecclesiasticus, CXXXI (2016), p. 27-36.

[63] Prot 23737/92 CA, note de Mgr Joseph Punderson, Ministerium iustitiae, op. cit. p. 383-387.

[64] Tipo di patto civile di solidarietà (Pacs) olandese, utilizzato per esempio tra persone dello stesso sesso o tra fratello e sorella che gestiscono insieme una fattoria.

[65] La situazione è differente da quella di Mons. Vernette, in Francia, che non ha concluso un PACS ma un matrimonio civile, celebrato a Tolosa il 24 luglio 2002 con la signora Liliane Josette Moncelon.

[66] La legge olandese prevede due casi di annullamento, vale a dire il consenso reciproco, che la donna ha rifiutato in questo caso, e la rottura irrimediabile del rapporto che Mons. Huysmans si rifiuta di sostenere, poichè crede che non sia il caso e che non abbia il diritto di mentire.

[67] Can. 290: L’ordinazione sacra, una volta validamente ricevuta, non è mai annullata. « Un chierico perde lo stato clericale 1° con sentenza giudiziaria o decreto amministrativo che dichiara la nullità dell’ordinazione sacra; 2° con la pena di licenziamento legalmente imposto; 3° con un rescritto della Sede Apostolica; ma questo rescritto è concesso dalla Sede Apostolica ai diaconi per gravi motivi ed ai preti per motivi molto gravi »

[68] Can. 293: Il clero che ha perduto lo stato clericale non può essere di nuovo iscritto tra i chierici, se non con un rescritto della Sede Apostolica.

[69] Attività della Santa Sede 2015, Libreria editrice vaticana, p. 725.

[70] Can. 290, 1°, De regulis servandis ad nullitatem ordinationis declarandam, 16 octobre 2001, in Notitiae, 2002, vol . XXXVIII, pp. 15-26; AAS [XCIV, 2002, Vol. 1, pp. 292-300.

[71] Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti: «Lettera circolare agli ordinari diocesani ed ai superiori generali degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica» in La documentation catholique, 94, 1997, p. 824-825.

[72] Cf Pastor Bonus, art 85-92.

[73] Durante l’Assemblea plenaria di febbraio 1997, la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli ha chiesto al Santo Padre facoltà speciali per consentirle di intervenire, per via amministrativa, in situazioni penali specifiche, e questo, in margine  alle disposizioni generali del Codice. Queste «facoltà» sono state aggiornate e ampliate nel 2008, ed altre, di natura simile, sono state concesse successivamente alla Congregazione per il clero. www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_fr.html

[74] Mendonça (R.P. Augustine), The Bishop as the Mirror of Justice and Equity in his Particular Church: Some Practical reflexions on Episcopal Ministry, intervento presentato a Halifax alla conferenza annuale (21-24 ottobre 2002) della Canadian Canon Law Society.

[75]Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Coram Cacciavillan, Exercizio del mistero sacerdotale (Ecc.mo Vescovo diocesano Cogregazione per il clero), Prot. n° 320108/01 CA du 18 mars 2006, in Ius Ecclesiae, XXIII, 2011 n° 3, p. 651-668;

[76] http://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/

[77] Fulup (Tadig), Tout est bien, Nantes 2014, ed. Les sentiers du livre, p. 157-158.

[78] Congregazione per la dottrina della fede: Nuove norme sui reati più gravi, articolo 8, 15 luglio 2010, www.vatican.va/resources/resources_norme_fr.html

[79] Ibidem.

[80] Arieta (Mgr Juan Ignacio), Le cardinal Ratzinger et la révision du système pénal canonique: un rôle déterminant, www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_fr.html

[81] Negli Stati Uniti, un giudice federale ha approvato, lunedì 9 novembre 2015, un piano di fallimento per la diocesi di Milwaukee, che gli consentiva d’indennizzare molte centinaia di vittime di abusi sessuli da parte di membri del clero. Nel mese di dicembre 2015, la diocesi cattolica di Duluth (Minnesota) è fallita per poter risarcire le vittime di abusi sessuali. E’ la quindicesima diocesi americana in questa situazione. http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Monde/Etats-Unis-un-nouveau-diocese-en-faillite-a-cause-des-abus-sexuels-2015-12-09-1390748

[82] Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, lettera circolare del 6 giugno 1997, in Origins 27, (1997-1998), 169-172.

[83] Morrisey (Rev. Francis G.), « Penal Law in the Chirch today: Recent Jurisprudence and Instructions » in Advocacy Vademecum, edito da Patricia M. Dugan ed. Wilson & Lafleur, Collection Gratianus, Montréal 2006, p. 49-66.

[84] Morrisey (Rev. Francis G.), «Penal Law in the Church today: Recent Jurisprudence and Instructions» in Advocacy Vademecum, edito da Patricia M. Dugan ed. Wilson & Lafleur, Collection Gratianus, Montréal 2006, p. 59, tradotto dall’inglese.

[85] CDC Prot 458/03-30624.

[86] CDC Prot n° 458/2003.

[87] Can. 1404 — La Prima Sede non è giudicata da nessuno.

[88] Fulup (Tadig), Tout est bien, Nantes 2014, ed. Les sentiers du livre, p. 7, 164-167;

[89] En breton, Tadig veut dire papa.

[90] Fulup (Tadig), Tout est bien, Nantes 2014, ed. Les sentiers du livre, p. 166.

[91] Prot. 48091/13 CA, in Monitor eccelsiasticus, CXXXI (2016), p 37-39.

À propos de l’auteur

Yves Alain administrator

Je suis un homme ordinaire, évoluant d'une posture de sachant à celle de sage. La vie m'a donné de nombreux privilèges : français, catholique, marié, père de six enfants, grand-père, ingénieur polytechnicien, canoniste, médiateur, coach, écrivain et chef d'entreprise (https://energeTIC.fr) Il me faut les lâcher peu à peu pour trouver l'essentiel. Dans cette quête, j'ai besoin de Dieu, de la nature et peut-être de vous.